ART. 270 (convogliamento delle emissioni) 1. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente verifica se le emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento. 2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2). 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, sono stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2. 4. Se piu' impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo sono destinati a specifiche attivita' tra loro identiche, l'autorita' competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo' considerare gli stessi come un unico impianto. 5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il convogliamento, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4, deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione. 6. Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente puo' autorizzare un nuovo impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale avente piu' punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto o del macchinario fisso dotato di autonomia funzionale e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti, salva l'applicazione dell'articolo 271, comma 10. 7. Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente puo' autorizzare il convogliamento delle emissioni di piu' nuovi impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale in uno o piu' punti di emissione comuni, anche appartenenti ad impianti anteriori al 2006 ed al 1988, purche' le emissioni di tutti gli impianti o di tutti i macchinari fissi dotati di autonomia funzionale presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il piu' severo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale. 8. Gli impianti anteriori al 2006 ed al 1988 si adeguano a quanto previsto dal comma 5 o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, a quanto previsto dai commi 6 e 7 entro i tre anni successivi al primo rinnovo dell'autorizzazione effettuato ai sensi dell'articolo 281, comma 1. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l'autorita' competente tiene anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui all'articolo 281, comma 9.