ART. 270
                  (convogliamento delle emissioni)

   1.  In  sede di autorizzazione, l'autorita' competente verifica se
le  emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato
di  autonomia  funzionale  sono tecnicamente convogliabili sulla base
delle  migliori  tecniche  disponibili  e sulla base delle pertinenti
prescrizioni  dell'Allegato  I alla parte quinta del presente decreto
e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.
   2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di
zone  che  richiedono  una particolare tutela ambientale, l'autorita'
competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni
diffuse  ai  sensi  del  comma  1 anche se la tecnica individuata non
soddisfa  il  requisito della disponibilita' di cui all'articolo 268,
comma 1, lettera aa), numero 2).
   3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di  concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
della  salute, sono stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica
di cui ai commi 1 e 2.
   4.  Se  piu'  impianti  con caratteristiche tecniche e costruttive
simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee
e   localizzati  nello  stesso  luogo  sono  destinati  a  specifiche
attivita'  tra  loro identiche, l'autorita' competente, tenendo conto
delle  condizioni tecniche ed economiche, puo' considerare gli stessi
come un unico impianto.
   5.  In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il
convogliamento,  ciascun  impianto  o  macchinario  fisso  dotato  di
autonomia  funzionale,  anche  individuato ai sensi del comma 4, deve
avere  un  solo  punto  di emissione, fatto salvo quanto previsto nei
commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni
del  presente  titolo,  i  valori  limite di emissione si applicano a
ciascun punto di emissione.
   6.  Ove  non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del
comma  5, l'autorita' competente puo' autorizzare un nuovo impianto o
macchinario fisso dotato di autonomia funzionale avente piu' punti di
emissione.  In  tal  caso, i valori limite di emissione espressi come
flusso  di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al
complesso  delle  emissioni  dell'impianto  o  del  macchinario fisso
dotato  di autonomia funzionale e quelli espressi come concentrazione
sono  riferiti alle emissioni dei singoli punti, salva l'applicazione
dell'articolo 271, comma 10.
   7.  Ove  non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del
comma  5,  l'autorita'  competente puo' autorizzare il convogliamento
delle  emissioni  di piu' nuovi impianti o macchinari fissi dotati di
autonomia  funzionale  in uno o piu' punti di emissione comuni, anche
appartenenti  ad  impianti  anteriori  al 2006 ed al 1988, purche' le
emissioni  di tutti gli impianti o di tutti i macchinari fissi dotati
di  autonomia  funzionale  presentino caratteristiche chimico-fisiche
omogenee.  In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica
il   piu'  severo  dei  valori  limite  di  emissione  espressi  come
concentrazione  previsti  per  i  singoli impianti o macchinari fissi
dotati di autonomia funzionale.
   8.  Gli impianti anteriori al 2006 ed al 1988 si adeguano a quanto
previsto  dal  comma  5 o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, a
quanto  previsto dai commi 6 e 7 entro i tre anni successivi al primo
rinnovo  dell'autorizzazione  effettuato  ai sensi dell'articolo 281,
comma  1. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l'autorita'
competente  tiene  anche  conto  della documentazione elaborata dalla
commissione di cui all'articolo 281, comma 9.