Art. 270.
                           Autorizzazione

  1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria  attivita',  un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della salute.
  2. La richiesta di autorizzazione e' corredata da:
    a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
    b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
  3.   L'autorizzazione  e'  rilasciata  dai  competenti  uffici  del
Ministero  della  salute sentito il parere dell'Istituto superiore di
sanita'.   Essa   ha   la   durata  di  5  anni  ed  e'  rinnovabile.
L'accertamento  del  venir  meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
  4.  Il  datore  di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma  1  informa  il  Ministero  della  salute  di ogni nuovo agente
biologico   del   gruppo  4  utilizzato,  nonche'  di  ogni  avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
  5.  I  laboratori  che  forniscono  un  servizio  diagnostico  sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
  6.  Il  Ministero  della  salute  comunica  all'organo di vigilanza
competente  per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute  nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il
Ministero  della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli
agenti   biologici  del  gruppo  4  dei  quali  e'  stata  comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.