Art. 270 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione (art. 106, d.P.R. n. 554/1999) 1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non puo' essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.
Note all'art. 270 - Per il testo dell'articolo 132, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 161.