Art. 270. (Art. 78 del Testo Unico) ORGANI DI TRAINO DEI CARRELLI E DELLE MACCHINE OPERATRICI Per gli organi di traino dei carrelli e delle macchine operatrici di cui agli articoli 30 e 31 del Testo Unico si applicano le disposizioni per le macchine agricolo previste dagli articoli 266, 267, 268 e 269.