Art. 270. 
Accesso ai ruoli  del  personale  docente,  degli  assistenti,  degli
   accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori 
  1. L'accesso ai ruoli del personale docente  ed  assistente,  delle
assistenti educatrici,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei
pianisti accompagnatori dei conservatori di musica,  delle  Accademie
di belle arti e delle Accademie nazionali di  arte  drammatica  e  di
danza ha luogo mediante concorso  per  titoli  ed  esami  e  mediante
concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso e' assegnato  il
50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali. 
  2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con  decreto
del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito   il   Consiglio
nazionale della  pubblica  istruzione,  per  aree  disciplinari,  nel
rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione. 
  3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si  applicano
le stesse norme che regolano  i  concorsi  per  l'insegnamento  delle
materie artistiche. Per i concorsi a posti di  assistente  di  storia
dell'arte e' necessario altresi' essere in  possesso  del  titolo  di
studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento
della stessa materia nei licei classici. 
  4. I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministero  della
pubblica istruzione. L'indizione e' subordinata alla  previsione  del
verificarsi,   nel   triennio   di   riferimento,   di   un'effettiva
disponibilita' di cattedre e di posti. Nei  concorsi  per  titoli  ed
esami per l'accesso ai  predetti  ruoli  la  valutazione  dei  titoli
culturali, artistici e professionali precede le prove di esame,  alle
quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio  superiore
a 15/30. 
  5. I concorsi per titoli ed esami constano  di  una  o  piu'  prove
scritte, scrittografiche o  pratiche,  in  relazione  agli  specifici
insegnamenti e di una prova orale. 
  6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, e' finalizzata
all'accertamento  della  preparazione  culturale  e  delle  capacita'
professionali. 
  7.  La  prova   orale   e'   finalizzata   all'accertamento   della
preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche,  sui
contenuti   degli   specifici   programmi   d'insegnamento    nonche'
sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del  personale  cui
si  riferiscono  i  posti  e  le  cattedre  oggetto  del  concorso  e
sull'ordinamento di cui  alla  parte  II,  titolo  VII,  capo  I  del
presente testo unico. 
  8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi  per  titoli  ed  esami
dispongono di 100  punti,  dei  quali  30  per  le  prove  scritte  o
pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le  prove
scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle  prove
scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale. 
  9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il  Ministro
della pubblica istruzione provvede, di concerto con il  Ministro  del
tesoro,  a  stipulare  convenzioni  per  l'utilizzazione  di   idonee
strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna
prova scritta, scrittografica e pratica, non puo'  superare  in  ogni
caso le 12 ore. 
  10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente  collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso  sono  nominati  in
ruolo e sono ammessi ad un anno di  formazione  didattico-musicale  o
didattico-artistica, le cui modalita' sono stabilite con decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, sentito  il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione. Le nomine sono  disposte  nei  limiti  dei
posti  vacanti  dopo  la  riduzione  di  organico  attuata  ai  sensi
dell'articolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni  caso,  effettuate
su posti dei quali si preveda la  soppressione  nell'anno  scolastico
successivo. 
  11. L'anno di formazione e' valido come periodo di prova. 
  12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al 
  presente articolo non si applicano  le  disposizioni  sull'anno  di
formazione dettate per il personale docente delle  altre  istituzioni
scolastiche. 
  13. Per quanto non previsto nel presente articolo si  applicano  le
disposizioni dettate per i concorsi del personale docente delle altre
istituzioni scolastiche. 
  14. Il Ministro puo', in via  eccezionale,  conferire  i  posti  di
docente a persone che, per opere compiute o  per  insegnamenti  dati,
siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella  loro  arte.
Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova  il  personale  cosi'
nominato. 
 
          Nota all'art. 270:
             - Il D.P.R. n. 5/1956 reca: Compensi ai componenti delle
          commissioni,  consigli,  comitati  o collegi operanti nelle
          amministrazioni statali, anche con ordinamento  autonomo  e
          delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e
          di promozione nelle carriere statali.