ART. 271 
             (valori limite di emissione e prescrizioni) 
 
   1. L'Allegato I alla parte quinta del presente decreto  stabilisce
i valori limite di emissione, con l'indicazione di un valore  massimo
e di un valore  minimo,  e  le  prescrizioni  per  l'esercizio  degli
impianti  anteriori  al  1988  e  di  tutti  gli  impianti   di   cui
all'articolo 269, comma 14, eccettuati quelli di cui alla lettera d). 
I  valori  limite  di   emissione   e   le   prescrizioni   stabiliti
nell'Allegato I si applicano agli  impianti  nuovi  e  agli  impianti
anteriori al 2006 esclusivamente nei casi espressamente  previsti  da
tale Allegato. L'Allegato V alla parte quinta  del  presente  decreto
stabilisce  apposite  prescrizioni  per  le  emissioni   di   polveri
provenienti da attivita'  di  produzione,  manipolazione,  trasporto,
carico, scarico o stoccaggio  di  materiali  polverulenti  e  per  le
emissioni in  forma  di  gas  o  vapore  derivanti  da  attivita'  di
lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio  di  sostanze  organiche
liquide. 
   2. Con apposito decreto,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  281,
comma 5, si provvede ad integrare l'Allegato I alla parte quinta  del
presente decreto con la fissazione di valori  limite  e  prescrizioni
per l'esercizio degli impianti nuovi e di quelli anteriori  al  2006.
Con tale decreto si provvede altresi' all'aggiornamento del  medesimo
Allegato I. Fino all'adozione di tale decreto si applicano,  per  gli
impianti anteriori al 1988 ed al 2006, i  metodi  precedentemente  in
uso e, per gli impianti  nuovi,  i  metodi  stabiliti  dall'autorita'
competente sulla base delle pertinenti  norme  tecniche  CEN  o,  ove
queste non siano disponibili, delle pertinenti  norme  tecniche  ISO,
oppure, ove anche queste ultime non  siano  disponibili,  sulla  base
delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali. 
   3. La regione o la provincia autonoma puo' stabilire, con legge  o
con  provvedimento  generale,  sulla  base  delle  migliori  tecniche
disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori  minimi
e massimi fissati dall'Allegato I  alla  parte  quinta  del  presente
decreto. La regione o la provincia autonoma puo'  inoltre  stabilire,
ai  fini  della  valutazione  dell'entita'  della  diluizione   delle
emissioni,  portate  caratteristiche  di  specifiche   tipologie   di
impianti. 
   4. I piani e i programmi  previsti  dall'articolo  8  del  decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351,  e  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire  valori  limite
di  emissione  e  prescrizioni,  anche  inerenti  le  condizioni   di
costruzione o di  esercizio  dell'impianto,  piu'  severi  di  quelli
fissati dall'Allegato I alla parte  quinta  del  presente  decreto  e
dalla normativa di cui al comma 3 purche' cio' risulti necessario  al
conseguimento dei valori limite e dei valori  bersaglio  di  qualita'
dell'aria. Fino all'emanazione di tali piani e programmi,  continuano
ad  applicarsi  i  valori  limite  di  emissione  e  le  prescrizioni
contenuti nei piani adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 
   5. I piani e i programmi di  cui  al  comma  4  possono  stabilire
valori limite di emissione e prescrizioni per gli  impianti  nuovi  o
anteriori al 2006 anche prima dell'adozione del  decreto  di  cui  al
comma 2. 
   6. Per ciascuno degli impianti per cui e' presentata la domanda di
cui all'articolo 269, l'autorizzazione stabilisce i valori limite  di
emissione  e  le  prescrizioni  sulla  base  dei   valori   e   delle
prescrizioni fissati dall'Allegato I alla parte quinta  del  presente
decreto, dalla normativa di cui al comma 3 e dai  piani  e  programmi
relativi alla qualita'  dell'aria.  Le  prescrizioni  finalizzate  ad
assicurare il contenimento delle  emissioni  diffuse  sono  stabilite
sulla base delle migliori tecniche disponibili  e  sulla  base  delle
pertinenti disposizioni degli Allegati I e V alla  parte  quinta  del
presente decreto. Per le sostanze per cui non sono fissati valori  di
emissione, l'autorizzazione stabilisce  appositi  valori  limite  con
riferimento a quelli previsti per sostanze simili  sotto  il  profilo
chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente. 
   7. Nel caso in cui la normativa di cui al comma  3  e  i  piani  e
programmi relativi alla qualita' dell'aria  non  stabiliscano  valori
limite   di   emissione,   non   deve   comunque   essere   superato,
nell'autorizzazione, il valore massimo stabilito dall'Allegato I alla
parte quinta del presente decreto. 
   8. Per gli impianti nuovi o per gli impianti  anteriori  al  2006,
fino all'adozione del decreto di cui  al  comma  2,  l'autorizzazione
stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla  base
dei valori e delle prescrizioni fissati nei piani e programmi di  cui
al  comma  5  e  sulla  base  delle  migliori  tecniche  disponibili.
Nell'autorizzazione non devono  comunque  essere  superati  i  valori
minimi di emissione che l'Allegato I fissa per gli impianti anteriori
al 1988. Le prescrizioni finalizzate ad  assicurare  il  contenimento
delle emissioni diffuse sono  stabilite  sulla  base  delle  migliori
tecniche disponibili e dell'Allegato V alla parte quinta del presente
decreto. Si applica l'ultimo periodo del comma 6. 
   9. Fermo restando quanto previsto dal  comma  8,  l'autorizzazione
puo' stabilire valori limite  di  emissione  piu'  severi  di  quelli
fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dalla
normativa di cui al comma 3 e dai piani  e  programmi  relativi  alla
qualita' dell'aria: 
    a) in  sede  di  rinnovo,  sulla  base  delle  migliori  tecniche
disponibili, anche tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici
complessivi; 
    b) per zone  di  particolare  pregio  naturalistico,  individuate
all'interno dei  piani  e  dei  programmi  adottati  ai  sensi  degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo  4  agosto  1999,  n.  351,  o
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio  2004,  n.  183,  o
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203. 
   10. Nel caso previsto dall'articolo 270, comma 6, l'autorizzazione
puo' prevedere che i valori limite di emissione si  riferiscano  alla
media ponderata delle  emissioni  di  sostanze  inquinanti  uguali  o
appartenenti alla stessa classe ed  aventi  caratteristiche  chimiche
omogenee, provenienti dai diversi punti di  emissione  dell'impianto.
Il  flusso  di  massa  complessivo  dell'impianto  non  puo'   essere
superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione  si
applicassero ai singoli punti di emissione. 
   11.  I  valori  limite  di  emissione  e  il  tenore   volumetrico
dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al  volume  di  effluente
gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione,  salvo
quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla  parte  quinta  del
presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo. 
   12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla  parte
quinta del presente decreto, il tenore volumetrico  dell'ossigeno  di
riferimento e' quello derivante dal processo.  Se  nell'emissione  il
tenore volumetrico di ossigeno e' diverso da quello  di  riferimento,
le  concentrazioni  misurate  devono  essere  corrette  mediante   la
seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantita' di 
   emissione diluita nella misura che risulta inevitabile  dal  punto
di  vista  tecnologico  e  dell'esercizio.  In  caso   di   ulteriore
diluizione dell'emissione le concentrazioni  misurate  devono  essere
corrette mediante la seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del 
   presente decreto, i valori limite di  emissione  si  applicano  ai
periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi
in cui l'impianto e'  in  funzione  con  esclusione  dei  periodi  di
avviamento e di arresto e dei periodi in  cui  si  verificano  guasti
tali   da   non   permettere   il   rispetto   dei   valori   stessi.
L'autorizzazione puo'  stabilire  specifiche  prescrizioni  per  tali
periodi di avviamento e di  arresto  e  per  l'eventualita'  di  tali
guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali  non
si applicano i valori limite di emissione. Se si verifica  un  guasto
tale da non permettere il rispetto di  valori  limite  di  emissione,
l'autorita' competente  deve  essere  informata  entro  le  otto  ore
successive e  puo'  disporre  la  riduzione  o  la  cessazione  delle
attivita' o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del  gestore
di procedere al ripristino funzionale dell'impianto  nel  piu'  breve
tempo possibile. Il gestore e' comunque tenuto ad adottare t utte  le
precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni  durante  le
fasi di  avviamento  e  di  arresto.  Sono  fatte  salve  le  diverse
disposizioni contenute nella parte quinta del  presente  decreto  per
specifiche tipologie di impianti.  Non  costituiscono  in  ogni  caso
periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione  che  si
verificano   regolarmente   nello    svolgimento    della    funzione
dell'impianto. 
   15. Per i grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 e
per gli impianti di cui all'articolo 275,  il  presente  articolo  si
applica con riferimento ai valori limite di emissione ivi previsti. 
   16.  Per  gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale i valori limite e  le  prescrizioni  di  cui  al  presente
articolo si applicano ai fini del rilascio  di  tale  autorizzazione,
fermo restando  il  potere  dell'autorita'  competente  di  stabilire
valori limite e prescrizioni piu' severi. 
   17.  L'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del   presente   decreto
stabilisce i criteri per la valutazione della conformita' dei  valori
misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi
dell'articolo 281, comma 5, si  provvede  ad  integrare  il  suddetto
Allegato VI, prevedendo appositi metodi di campionamento e di analisi
delle emissioni nonche' modalita' atte a garantire  la  qualita'  dei
sistemi  di  monitoraggio   in   continuo   delle   emissioni.   Fino
all'adozione di tale decreto si applicano, per gli impianti anteriori
al 1988 ed al 2006, i  metodi  precedentemente  in  uso  e,  per  gli
impianti nuovi, i metodi stabiliti  dall'autorita'  competente  sulla
base delle pertinenti norme tecniche CEN  o,  ove  queste  non  siano
disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure,  ove  anche
queste ultime non siano  disponibili,  sulla  base  delle  pertinenti
norme tecniche nazionali o internazionali. 
 
          Note all'art. 271:
              - L'art.  8,  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351,   recante  «Attuazione  della  direttiva  96/62/CE  in
          materia   di  valutazione  e  di  gestione  della  qualita'
          dell'aria  ambiente»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          del 13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente:
              «Art.  8  (Misure  da  applicare  nelle  zone  in cui i
          livelli  sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni
          provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
          all'art.  5,  in  prima  applicazione,  e, successivamente,
          sulla  base  della  valutazione  di  cui  all'art.  6, alla
          definizione  di  una  lista  di  zone  e di agglomerati nei
          quali:
                a) i  livelli  di  uno  o piu' inquinanti eccedono il
          valore limite aumentato del margine di tolleranza;
                b) i  livelli  di uno o piu' inquinanti sono compresi
          tra  il  valore  limite  ed  il valore limite aumentato del
          margine di tolleranza.
              2.  Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato
          fissato  per  uno  specifico  inquinante,  le  zone  e  gli
          agglomerati  nei quali il livello di tale inquinante supera
          il  valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
          di cui al comma 1, lettera a).
              3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
          regioni   adottano   un   piano   o  un  programma  per  il
          raggiungimento  dei valori limite entro i termini stabiliti
          ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, lettera c). Nelle zone e
          negli  agglomerati  in  cui  il  livello di piu' inquinanti
          supera  i  valori limite, le regioni predispongono un piano
          integrato per tutti gli inquinanti in questione.
              4.  I piani e programmi, devono essere resi disponibili
          al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
          riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
              5.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la  Conferenza
          unificata,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, sono stabiliti i criteri per
          l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
              6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
          rischia  di essere superiore al valore limite aumentato del
          margine  di  tolleranza  o,  se  del  caso,  alla soglia di
          allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
          origine  da  uno  Stato  dell'Unione  europea, il Ministero
          dell'ambiente,   sentite  le  regioni  e  gli  enti  locali
          interessati,  provvede  alla consultazione con le autorita'
          degli  Stati  dell'Unione  europea  coinvolti allo scopo di
          risolvere la situazione.
              7.  Qualora  le  zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
          piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
          fra  le  regioni  interessate  che  coordinano i rispettivi
          piani.».
              - L'art.  3  del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.
          183,  recante «Attuazione della direttiva 202/3/CE relativa
          all'ozono  nell'aria»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 23 luglio 2004, n. 171, S.O. e' il seguente:
              «Art.  3  (Valori  bersaglio). - 1. I valori bersaglio,
          per  i  livelli  di ozono nell'aria ambiente da conseguire,
          per  quanto  possibile,  a partire dal 2010, sono stabiliti
          all'allegato I, parte II.
              2.  Le regioni e le province autonome competenti, sulla
          base  delle  valutazioni  effettuate  ai sensi dell'art. 6,
          definiscono  un  elenco  delle zone e degli agglomerati nei
          quali  i  livelli  di  ozono  nell'aria  superano  i valori
          bersaglio di cui al comma 1.
              3.  Le regioni e le province autonome competenti, entro
          due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, adottano, nelle zone e negli agglomerati di cui al
          comma  2,  un  piano  o  programma  coerente  con  il piano
          nazionale  delle  emissioni predisposto in attuazione della
          direttiva  2001/81/CE,  al  fine  di  raggiungere  i valori
          bersaglio previsti al comma 1, sempreche' il raggiungimento
          di  detti  valori  bersaglio  sia  realizzabile  attraverso
          misure proporzionate.
              4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro della
          salute,  sentito  il  Ministro delle attivita' produttive e
          sentita  la  Conferenza  unificata, entro dodici mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono
          stabiliti  i  criteri  per  l'elaborazione  dei piani e dei
          programmi   di   cui   al   comma   3   ed  i  criteri  per
          l'individuazione  delle  misure proporzionate previste allo
          stesso comma.
              5.  Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2
          coincidono,  anche  in  parte,  con  zone e agglomerati nei
          quali  sono  adottati,  ai  sensi  dall'art.  8 del decreto
          legislativo  4 agosto  1999,  n. 351, piani o programmi per
          inquinanti  diversi  dall'ozono,  le  regioni e le province
          autonome  competenti,  se necessario, al fine di conseguire
          il  valore  bersaglio  di  cui al comma 1, adottano piani o
          programmi integrati per l'ozono e per detti inquinanti.
              6. I piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono
          almeno   le  informazioni  descritte  nell'allegato  V  del
          decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.».
              - L'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive
          CEE  numeri  80/779,  82/884,  84/360  e 85/203 concernenti
          norme  in  materia  di  qualita' dell'aria, relativamente a
          specifici  agenti  inquinanti,  e  di inquinamento prodotto
          dagli  impianti  industriali,  ai  sensi dell'art. 15 della
          legge  16 aprile  1987,  n.  18», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140, S.O., e' il seguente:
              «Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la
          tutela  dell'ambiente  dall'inquinamento atmosferico spetta
          alle  regioni,  che  la esercitano nell'ambito dei principi
          contenuti  nel  presente  decreto e delle altre leggi dello
          Stato. In particolare e' di competenza delle regioni:
                a) la   formulazione   dei   piani   di  rilevamento,
          prevenzione,   conservazione   e  risanamento  del  proprio
          territorio,  nel  rispetto  dei  valori  limite di qualita'
          dell'aria;
                b) la   fissazione   di  valori  limite  di  qualita'
          dell'aria,  compresi  tra  i valori limite e i valori guida
          ove  determinati  dallo  Stato,  nell'ambito  dei  piani di
          conservazione  per  zone  specifiche  nelle quali ritengono
          necessario     limitare     o    prevenire    un    aumento
          dell'inquinamento  dell'aria derivante da sviluppi urbani o
          industriali;
                c) la  fissazione  dei  valori  di qualita' dell'aria
          coincidenti  o  compresi  nei  valori guida, ovvero ad essi
          inferiori,  nell'ambito  dei piani di protezione ambientale
          per  zone determinate, nelle quali e' necessario assicurare
          una speciale protezione dell'ambiente;
                d) la   fissazione  dei  valori  delle  emissioni  di
          impianti,  sulla base della migliore tecnologia disponibile
          e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei
          relativi  valori di emissione. In assenza di determinazioni
          regionali,  non  deve  comunque  essere  superato  il  piu'
          elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida,
          fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
                e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o
          per  specifiche  esigenze di tutela ambientale, nell'ambito
          dei  piani  di  cui  al  punto  a),  di valori limite delle
          emissioni  piu'  restrittivi dei valori minimi di emissione
          definiti nelle linee guida, nonche' per talune categorie di
          impianti  la  determinazione  di  particolari condizioni di
          costruzione o di esercizio;
                f)  l'indirizzo  ed  il  coordinamento dei sistemi di
          controllo  e  di rilevazione degli inquinanti atmosferici e
          l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
                g) la  predisposizione  di  relazioni  annuali  sulla
          qualita'    dell'aria    da    trasmettere   ai   Ministeri
          dell'ambiente e della sanita', per i fini indicati all'art.
          3, comma 4, lettera d).».
              - L'art.  9  del  citato  decreto  legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' il seguente:
              «Art.  9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli
          inferiori  ai  valori  limite). - 1. Le regioni provvedono,
          sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
          in  prima  applicazione,  e,  successivamente,  sulla  base
          dell'art.   6,   alla   definizione   delle  zone  e  degli
          agglomerati   in   cui  i  livelli  degli  inquinanti  sono
          inferiori  ai  valori  limite  e  tali da non comportare il
          rischio di superamento degli stessi.
              2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
          regioni  adottano  un  piano di mantenimento della qualita'
          dell'aria  al fine di conservare i livelli degli inquinanti
          al  di  sotto  dei  valori limite e si adoperano al fine di
          preservare   la   migliore   qualita'   dell'aria  ambiente
          compatibile   con   lo   sviluppo  sostenibile  secondo  le
          direttive  emanate  con decreto del Ministro dell'ambiente,
          di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita', sentita la
          Conferenza unificata.».