Art. 271.
                       Valutazione del rischio

  1.  Il  datore  di  lavoro,  nella  valutazione  del rischio di cui
all'articolo 17,  comma 1,  tiene  conto  di  tutte  le  informazioni
disponibili  relative  alle  caratteristiche  dell'agente biologico e
delle modalita' lavorative, ed in particolare:
    a) della  classificazione degli agenti biologici che presentano o
possono  presentare  un pericolo per la salute umana quale risultante
dall'allegato  XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro  stesso  sulla  base delle conoscenze disponibili e seguendo i
criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
    b) dell'informazione    sulle   malattie   che   possono   essere
contratte;
    c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
    d) della  conoscenza  di  una patologia della quale e' affetto un
lavoratore,  che  e'  da  porre in correlazione diretta all'attivita'
lavorativa svolta;
    e) delle  eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita'
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
    f) del   sinergismo   dei  diversi  gruppi  di  agenti  biologici
utilizzati.
  2.  Il  datore  di  lavoro  applica  i  principi  di  buona  prassi
microbiologica,  ed  adotta,  in  relazione  ai  rischi accertati, le
misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole
alle particolarita' delle situazioni lavorative.
  3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1   in   occasione   di   modifiche  dell'attivita'  lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
  4. Nelle attivita', quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione
di  operare  con  agenti  biologici,  possono implicare il rischio di
esposizioni  dei  lavoratori  agli  stessi,  il datore di lavoro puo'
prescindere   dall'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  agli
articoli 273,  274,  commi 1  e  2,  275,  comma 3,  e 279, qualora i
risultati  della  valutazione  dimostrano  che  l'attuazione  di tali
misure non e' necessaria.
  5.  Il  documento  di cui all'articolo 17 e' integrato dai seguenti
dati:
    a) le  fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio
di esposizione ad agenti biologici;
    b) il  numero  dei  lavoratori  addetti  alle  fasi  di  cui alla
lettera a);
    c) le  generalita' del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
    d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche' le misure
preventive e protettive applicate;
    e) il  programma  di  emergenza  per la protezione dei lavoratori
contro  i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o
del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
  6.   Il   rappresentante  per  la  sicurezza  e'  consultato  prima
dell'effettuazione  della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso
anche ai dati di cui al comma 5.