Art. 271 
 
Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni
                              e servizi 
 
    1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice  puo'  approvare  ogni
anno un programma  annuale  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi
relativo  all'esercizio   successivo.   Si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 128, commi 2, ultimo
periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e
terzo periodo, e 4, del presente regolamento. 
    2. Il programma e' predisposto nel rispetto dei principi generali
di  economicita'  e  di  efficacia  dell'azione  amministrativa,   in
conformita' delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno
di  beni  e  servizi  definito  dall'amministrazione   aggiudicatrice
tenendo conto dell'ordinamento della  stessa  e  della  normativa  di
settore ove vigente. 
    3. Il programma individua  l'oggetto,  l'importo  presunto  e  la
relativa  forma  di  finanziamento.  Con   riferimento   a   ciascuna
iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione
provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della  fattibilita'
tecnica, economica ed amministrativa. 
    4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto  il
programma di cui al presente articolo, rimane salva  la  possibilita'
di avviare procedimenti per l'acquisizione  di  beni  e  servizi  non
previsti in  caso  di  urgenza  risultante  da  eventi  imprevisti  o
imprevedibili in sede di programmazione. 
    5. Le  amministrazione  aggiudicatrici  che  non  sono  tenute  a
predisporre un bilancio preventivo  possono  approvare  il  programma
annuale  per  l'acquisizione  di  beni  e   servizi   con   modalita'
compatibili con la regolamentazione dell'attivita' di  programmazione
vigente presso le stesse. 
 
              Note all'art. 271 
              - Il testo dell'art. 128, commi 2, ultimo  periodo,  9,
          10 e 11 del citato D.Lgs. 12 aprile  2006  n.  163  ,e'  il
          seguente: 
              “Lo  schema   di   programma   triennale   e   i   suoi
          aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della  loro
          approvazione,  mediante   affissione   nella   sede   delle
          amministrazioni aggiudicatrici per almeno  sessanta  giorni
          consecutivi ed  eventualmente  mediante  pubblicazione  sul
          profilo di committente della stazione appaltante.”. 
              “9. L'elenco annuale predisposto dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e  deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
          disponibili in base a contributi  o  risorse  dello  Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione   o
          bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo  3  del
          decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e
          successive   modificazioni.   Un   lavoro   non    inserito
          nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla  base
          di un autonomo piano finanziario che non  utilizzi  risorse
          gia' previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione
          al momento della formazione  dell'elenco,  fatta  eccezione
          per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi
          d'asta o di economie. Agli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
              10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale  o  non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni. 
              11. Le amministrazioni aggiudicatrici  sono  tenute  ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio.”.