ART. 272
                  (impianti e attivita' in deroga)

   1.    L'autorita'   competente   puo'   prevedere,   con   proprio
provvedimento   generale,  che  i  gestori  degli  impianti  o  delle
attivita'  elencati  nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta
del  presente  decreto  comunichino  alla  stessa di ricadere in tale
elenco  nonche',  in  via  preventiva,  la data di messa in esercizio
dell'impianto  o  di avvio dell'attivita', salvo diversa disposizione
dello  stesso  Allegato.  Il  suddetto elenco, riferito ad impianti o
attivita'  le  cui  emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti
dell'inquinamento  atmosferico,  puo'  essere aggiornato ed integrato
secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta
delle   regioni,   delle   province  autonome  e  delle  associazioni
rappresentative di categorie produttive.
   2.  Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione
al  tipo  e alle modalita' di produzione, l'autorita' competente puo'
adottare  apposite  autorizzazioni  di carattere generale, relative a
ciascuna  singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i
valori  limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento,
i  metodi  di  campionamento  e  di  analisi  e  la  periodicita' dei
controlli.  I  valori  limite  di  emissione  e  le prescrizioni sono
stabiliti  in conformita' all'articolo 271, commi 6 e 8. All'adozione
di  tali  autorizzazioni generali l'autorita' competente deve in ogni
caso  procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
parte  quinta  del  presente  decreto,  per  gli  impianti  e  per le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del
presente  decreto.  In  caso  di mancata adozione dell'autorizzazione
generale,  nel  termine  prescritto,  la  stessa  e'  rilasciata  con
apposito  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  i  gestori  degli  impianti  interessati comunicano la
propria  adesione  all'autorita' competente; e' fatto salvo il potere
di tale autorita' di adottare successivamente nuove autorizzazioni di
carattere  generale,  l'adesione alle quali comporta, per il soggetto
interessato,   la   decadenza   di   quella   adottata  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. I gestori degli impianti
per  cui  e'  stata  adottata  una  autorizzazione  generale  possono
comunque  presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo
269.
   3.  Il  gestore degli impianti o delle attivita' di cui al comma 2
presenta all'autorita' competente, almeno quarantacinque giorni prima
dell'installazione  dell'impianto  o  dell'avvio  dell'attivita', una
domanda   di   adesione   all'autorizzazione   generale.  L'autorita'
competente  puo',  con  proprio  provvedimento, negare l'adesione nel
caso   in   cui   non   siano   rispettati   i   requisiti   previsti
dall'autorizzazione  generale o in presenza di particolari situazioni
di  rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela
ambientale.  L'autorizzazione  generale  stabilisce i requisiti della
domanda di adesione e puo' prevedere, per gli impianti e le attivita'
di  cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente
decreto,  appositi  modelli  semplificati  di  domanda,  nei quali le
quantita'  e  le  qualita'  delle  emissioni  sono  deducibili  dalle
quantita'  di  materie  prime  ed  ausiliarie utilizzate. L'autorita'
competente   procede,   ogni   quindici   anni,   al   rinnovo  delle
autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente artico lo. Per
le  autorizzazioni  generali  rilasciate  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto
del  Presidente  della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e'
effettuato  entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della
parte  quinta del presente decreto oppure, se tali autorizzazioni non
sono  conformi  alle  disposizioni del presente titolo, entro un anno
dalla   stessa   data.  In  tutti  i  casi  di  rinnovo,  l'esercizio
dell'impianto  o  dell'attivita' puo' continuare se il gestore, entro
sessanta  giorni  dall'adozione  della nuova autorizzazione generale,
presenta  una  domanda  di  adesione corredata, ove necessario, da un
progetto   di  adeguamento  e  se  l'autorita'  competente  non  nega
l'adesione.  In  caso  di  mancata  presentazione  della  domanda nel
termine previsto l'impianto o l'attivita' si considerano in esercizio
senza autorizzazione alle emissioni.
   4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano:
    a)  in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione  o  mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita'
particolarmente    elevate,   come   individuate   dalla   parte   II
dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o
    b)   nel   caso   in   cui   siano  utilizzate,  nell'impianto  o
nell'attivita',  le  sostanze  o i preparati classificati dal decreto
legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52, come cancerogeni, mutageni o
tossici  per  la  riproduzione,  a causa del loro tenore di COV, e ai
quali  sono  state  assegnate  etichette con le frasi di rischio R45,
R46, R49, R60, R61.
   5.  Il  presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma
1, non si applica agli impianti e alle attivita' elencati nella parte
I  dell'Allegato  IV  alla  parte  quinta  del  presente  decreto. Il
presente  titolo  non si applica inoltre agli impianti destinati alla
difesa  nazionale  ne' alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi
d'aria  esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli
ambienti  di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si
applicano  esclusivamente  le  pertinenti disposizioni degli articoli
276 e 277.
 
          Note all'art. 272:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21 luglio  1989, recante «Atto di indirizzo e coordinamento
          alle  regioni,  ai  sensi  dell'art. 9 della legge 8 luglio
          1986,  n.  349,  per  l'attuazione  e l'interpretazione del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
          203   recante   norme  in  materia  di  qualita'  dell'aria
          relativamente   a   specifici   agenti   inquinanti   e  di
          inquinamento   prodotto   da   impianti   industriali»,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1989, n.
          171.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
          1991,   recante   «Modifiche   dell'atto   di  indirizzo  e
          coordinamento  in materia di emissioni poco significative e
          di  attivita'  a  ridotto inquinamento atmosferico, emanato
          con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
          21 luglio 1989», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          27 luglio 1991, n. 175.
              - Il   decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n.  52,
          recante  «Attuazione  della direttiva 92/32/CEE concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze   pericolose»,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'11 marzo 1997, n. 58, S.O.