Art. 272. 
                    Conferimento delle supplenze 
  1. Per il conferimento delle  supplenze  annuali  e  temporanee  si
applicano,  per  quanto  non  previsto  diversamente   dal   presente
articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521. 
  2.  Le  nomine  di  supplenza  sono  conferite  dal  direttore  del
Conservatorio  o  dell'Accademia,  che  le  firma  congiuntamente  al
direttore  amministrativo,  sulla  base  di   graduatorie   nazionali
compilate da commissioni nominate dal Ministero. 
  3. Le  commissioni  sono  costituite  dal  presidente,  scelto  dal
dirigente  preposto  all'istruzione  artistica  tra  i  direttori  di
conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia
per la quale si deve compilare la  graduatoria  per  il  conferimento
delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni. 
  4. Le graduatorie hanno carattere permanente. 
  5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con
propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui  al  comma
2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse
con la valutazione di nuovi titoli. 
  6. Qualora il numero  degli  aspiranti  sia  superiore  a  500,  le
commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con  un
numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle
sottocommissioni  e'  preposto  il   presidente   della   commissione
originaria, la quale a sua volta e' integrata da un altro  componente
e si trasforma in sottocommissione, in modo che il  presidente  possa
assicurare  il  coordinamento  di  tutte  le  sottocommissioni  cosi'
costituite. 
  7. Le commissioni possono  funzionare  anche  presso  alcune  delle
istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione
artistica; alle commissioni  costituite  in  sottocommissioni,  sara'
assegnata comunque una unica sede. 
  8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o
accademie presso cui aspira alle supplenze. 
  9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per
la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato
di avere validita', secondo le disposizioni vigenti,  le  graduatorie
compilate secondo le disposizioni dell'articolo  67  della  legge  11
luglio 1980, n. 312. 
  10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per
soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta  nel  conferimento
delle supplenze annuali e temporanee in uno degli  istituti  indicati
nella domanda di supplenza. 
  11. La precedenza assoluta di cui al comma  10  opera  dopo  quella
prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n. 
140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a
favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie  ad  esaurimento
compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste
dal medesimo decreto legge. 
  12. Il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce  con  proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  i
titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio  e  di
servizio possono essere assegnati non piu' di  15  punti;  ai  titoli
artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non piu'
di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a  24
per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie. 
  13.  Avverso  i  provvedimenti   di   esclusione   ed   avverso   i
provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso da parte dei  singoli
interessati,  entro  il  termine  di  15   giorni   dalla   data   di
pubblicazione  all'albo  delle  graduatorie   e   dei   provvedimenti
conseguenti, ad una commissione centrale presso  il  Ministero  della
pubblica istruzione, formata secondo criteri  stabiliti  con  decreto
del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito   il   Consiglio
nazionale della pubblica Istruzione. 
  14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e  di
incarichi, dall'articolo 223  per  l'Accademia  d'arte  drammatica  e
dall'articolo 234 in materia di incarichi per  l'Accademia  nazionale
di danza. 
  15.   Per   il   conferimento   delle   supplenze   al    personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle   accademie   e   dei
conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte
III, titolo III, del presente testo unico; le competenze  in  materia
dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si
intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio. 
  16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio  di  musica
di Bolzano, le norme particolari in  materia  di  conferimento  delle
supplenze adottate  in  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige. 
 
          Note all'art. 272:
             - L'art. 67  della  legge  n.  312/1980  (Nuovo  assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato) disciplina  la  formazione  delle  graduatorie
          degli   aspiranti   ad   incarichi   di   insegnamento  nei
          conservatori di musica e nell'accademie.
             - Per il testo  dell'art.  17,  comma  5,  del  D.L.  n.
          140/1988,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          246/1988 si veda la nota all'art. 401.