Art. 272. Conferimento delle supplenze 1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521. 2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal Ministero. 3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni. 4. Le graduatorie hanno carattere permanente. 5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli. 6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni e' preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sara' assegnata comunque una unica sede. 8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze. 9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validita', secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie compilate secondo le disposizioni dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati nella domanda di supplenza. 11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste dal medesimo decreto legge. 12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio possono essere assegnati non piu' di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non piu' di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie. 13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica Istruzione. 14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di incarichi, dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte drammatica e dall'articolo 234 in materia di incarichi per l'Accademia nazionale di danza. 15. Per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo III, del presente testo unico; le competenze in materia dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio. 16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Note all'art. 272: - L'art. 67 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) disciplina la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nei conservatori di musica e nell'accademie. - Per il testo dell'art. 17, comma 5, del D.L. n. 140/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/1988 si veda la nota all'art. 401.