ART. 273 (grandi impianti di combustione) 1. L'Allegato Il alla parte quinta del presente decreto stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili, le modalita' di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformita' ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti. 2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto. 3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2006 i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano gli articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3, nonche' gli Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini previsti nel suddetto Allegato II. 4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 1988 i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e per i metalli e loro composti previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, o contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' le prescrizioni relative alle anomalie degli impianti di abbattimento stabilite all'Allegato II, parte A, lettera E, dello stesso decreto ministeriale. Fino a tale data si applicano altresi' i massimali e gli obiettivi di riduzione delle emissioni, fissati nella parte V dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto. Sono fatti salvi i diversi termini previsti in tale Allegato II. 5. I gestori dei grandi impianti di combustione di cui al comma 4 possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, sulla base della procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato II. 6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti di cui ai commi 3 e 4 ai valori limite di emissione ivi previsti, il gestore, nell'ambito della richiesta di autorizzazione integrata ambientale, presenta all'autorita' competente una relazione tecnica contenente la descrizione dell'impianto, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento e della qualita' e quantita' delle emissioni, dalla quale risulti il rispetto delle prescrizioni di cui al presente titolo, oppure un progetto di adeguamento finalizzato al rispetto delle medesime. 7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui al comma 6 devono essere presentati entro il 1°agosto 2007 e, in caso di approvazione, l'autorita' competente provvede, ai sensi dell'articolo 269, ad aggiornare le autorizzazioni in atto. 8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 271, comma 14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi impianti di combustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispetto delle condizioni ivi previste. 9. Nel caso in cui l'autorita' competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione, ritenga che due o piu' impianti di combustione, nuovi o anteriori al 2006, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, siano installati contestualmente e in maniera tale che gli effluenti gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano essere convogliati verso un unico camino, la stessa considera l'insieme di tali nuovi impianti come un unico impianto la cui potenza termica nominale e' pari alla somma delle potenze termiche nominali di tali impianti. Tale disposizione si applica solamente se la somma delle potenze termiche e' maggiore o uguale a 50 MW. 10. Se un impianto di combustione e' ampliato con la costruzione di un impianto aggiuntivo avente una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, a tale impianto aggiuntivo, esclusi i casi previsti dalla parte I, paragrafo 3, punti 3.3 e 3.4. dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, si applicano i valori limite di emissione stabiliti nel medesimo Allegato II, sezioni da 1 a 5, lettera B, in funzione della potenza termica complessiva dei due impianti. 11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto alle modifiche qualificate come sostanziali dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, si applicano i valori limite di emissione stabiliti nella parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto. 12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere corredata da un apposito studio concernente la fattibilita' tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricita'. Nel caso in cui tale fattibilita' sia accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli contenuti nello studio, l'autorita' competente, tenuto conto della situazione del mercato e della distribuzione, condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata o differita di tale soluzione. 13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente decreto, facenti parte di una raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di emissione di cui alla parte IV, paragrafo 1, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, calcolati come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti emesse e la somma dei volumi delle emissioni di tutti gli impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo. 14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione che potrebbero arrecare un significativo pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunita' europea, l'autorita' competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. 15. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, ad esclusione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. Sono esclusi in particolare: a) gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di trattamento termico; b) gli impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione; c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di craking catalitico; d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; e) i reattori utilizzati nell'industria chimica; f) le batterie di forni per il coke; g) i cowpers degli altiforni; h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; i) le turbine a gas usate su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore; l) le turbine a gas autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, fatte salve le disposizioni alle stesse espressamente riferite; m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas.
Note all'art. 273: - L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale ambiente 8 maggio 1989, recante «Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1989, n. 124, e' il seguente: «Art. 3 (Valori limite di emissione). - 1. I valori limite di emissione per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto e per le polveri, dei nuovi impianti di combustione sono fissati, in relazione a ciascun tipo di combustibile, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto. - L'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale ambiente 8 maggio 1989, e' il seguente: «2. Per gli impianti nuovi che consumano combustibili solidi indigeni, qualora non sia possibile rispettare il valore limite di emissione per il biossido di zolfo, fissato per tali impianti, a causa delle particolari caratteristiche del combustibile, senza dover ricorrere ad una tecnologia eccessivamente costosa, l'autorita' competente puo' consentire che i valori limite stabiliti nell'allegato 1 possano essere superati. Detti impianti devono almeno raggiungere i tassi di desolforazione stabiliti nell'allegato 9.». - L'art. 14, comma 3, del citato decreto ministeriale ambiente 8 maggio 1989, e' il seguente: «Art. 14 (Rispetto valori limite). 1. - 2. (Omissis). 3. Nei casi di cui all'art. 6, comma 2, i tassi di desolforazione si considerano rispettati se la valutazione delle misurazioni effettuate a norma dell'allegato 9 indica che tutti i valori medi dei mesi civili o tutti i valori medi calcolati mensilmente raggiungono i tassi di desolforazione richiesti. Non si tiene conto dei periodi di cui all'art. 8 ne' dei periodi di avvio e di arresto definiti in sede di autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 18», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, S.O. - La legge 3 novembre 1994, n. 640, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994, n. 273, S.O.