ART. 273 
                  (grandi impianti di combustione) 
 
   1.  L'Allegato  Il  alla  parte  quinta   del   presente   decreto
stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i  valori
limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili,
le modalita' di  monitoraggio  e  di  controllo  delle  emissioni,  i
criteri per la verifica della  conformita'  ai  valori  limite  e  le
ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti. 
   2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano  i  valori
limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a  5,  lettera
B, e sezione 6  dell'Allegato  II  alla  parte  quinta  del  presente
decreto. 
   3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al  2006  i  valori
limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a  5,  lettera
A, e sezione 6  dell'Allegato  II  alla  parte  quinta  del  presente
decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2008. Fino a tale  data
si applicano gli articoli 3, comma 1, 6, comma  2,  e  14,  comma  3,
nonche'  gli  Allegati  4,  5,  6  e  9  del  decreto  del   Ministro
dell'ambiente 8 maggio 1989.  Sono  fatti  salvi  i  diversi  termini
previsti nel suddetto Allegato II. 
   4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al  1988  i  valori
limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a  5,  lettera
A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II alla parte  quinta  del  presente
decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2008. Fino a tale  data
si applicano i valori limite di emissione per il biossido  di  zolfo,
gli ossidi di azoto, le polveri e  per  i  metalli  e  loro  composti
previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente  12  luglio  1990,  o
contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203,  nonche'  le
prescrizioni relative alle anomalie degli  impianti  di  abbattimento
stabilite all'Allegato II, parte A, lettera E, dello  stesso  decreto
ministeriale. Fino a tale data si applicano altresi'  i  massimali  e
gli obiettivi di riduzione delle emissioni,  fissati  nella  parte  V
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto.  Sono  fatti
salvi i diversi termini previsti in tale Allegato II. 
   5. I gestori dei grandi impianti di combustione di cui al comma  4
possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite  di
emissione previsti dalla parte II, sezioni da 1 a  5,  lettera  A,  e
sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta  del  presente  decreto,
sulla base della procedura disciplinata dalla parte  I  dello  stesso
Allegato II. 
   6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti di cui ai commi 3  e  4
ai valori limite di emissione ivi previsti, il  gestore,  nell'ambito
della richiesta  di  autorizzazione  integrata  ambientale,  presenta
all'autorita'  competente  una  relazione   tecnica   contenente   la
descrizione dell'impianto, delle tecnologie  adottate  per  prevenire
l'inquinamento e della qualita' e quantita'  delle  emissioni,  dalla
quale risulti il rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  presente
titolo, oppure un progetto di  adeguamento  finalizzato  al  rispetto
delle medesime. 
   7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50  MW,  la
relazione tecnica o il progetto di adeguamento  di  cui  al  comma  6
devono essere presentati  entro  il  1°agosto  2007  e,  in  caso  di
approvazione, l'autorita' competente provvede, ai sensi dell'articolo
269, ad aggiornare le autorizzazioni in atto. 
   8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 271,  comma  14,  i
valori limite di emissione non si applicano  ai  grandi  impianti  di
combustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte  I
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispetto
delle condizioni ivi previste. 
   9. Nel caso in cui l'autorita' competente,  in  sede  di  rilascio
dell'autorizzazione, ritenga che due o piu' impianti di  combustione,
nuovi  o  anteriori  al  2006,  anche  di  potenza  termica  nominale
inferiore a 50 MW, siano installati contestualmente e in maniera tale
che gli effluenti gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche  ed
economiche, possano essere convogliati  verso  un  unico  camino,  la
stessa considera l'insieme di  tali  nuovi  impianti  come  un  unico
impianto la cui potenza termica nominale e'  pari  alla  somma  delle
potenze termiche nominali di  tali  impianti.  Tale  disposizione  si
applica solamente se la somma delle potenze termiche  e'  maggiore  o
uguale a 50 MW. 
   10. Se un impianto di combustione e' ampliato con  la  costruzione
di un impianto aggiuntivo avente una potenza termica nominale pari  o
superiore a 50  MW,  a  tale  impianto  aggiuntivo,  esclusi  i  casi
previsti dalla parte I, paragrafo 3, punti 3.3 e  3.4.  dell'Allegato
II alla parte quinta del presente  decreto,  si  applicano  i  valori
limite di emissione stabiliti nel medesimo Allegato II, sezioni da  1
a 5, lettera B, in funzione della potenza termica complessiva dei due
impianti. 
   11. Nel  caso  in  cui  un  grande  impianto  di  combustione  sia
sottoposto  alle  modifiche  qualificate   come   sostanziali   dalla
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale,
si applicano i valori limite di emissione stabiliti nella  parte  II,
sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla  parte
quinta del presente decreto. 
   12. Fermo restando quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in
materia di autorizzazione  integrata  ambientale,  per  gli  impianti
nuovi o in caso di modifiche ai sensi del comma  11,  la  domanda  di
autorizzazione  deve  essere  corredata   da   un   apposito   studio
concernente la fattibilita' tecnica ed  economica  della  generazione
combinata  di  calore  e  di  elettricita'.  Nel  caso  in  cui  tale
fattibilita' sia accertata, anche alla luce di  elementi  diversi  da
quelli contenuti nello studio, l'autorita' competente,  tenuto  conto
della situazione del mercato e  della  distribuzione,  condiziona  il
rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata
o differita di tale soluzione. 
   13. Dopo il 1° gennaio  2008,  agli  impianti  di  combustione  di
potenza termica nominale inferiore a  50MW  ed  agli  altri  impianti
esclusi dal campo di applicazione della  parte  quinta  del  presente
decreto, facenti parte di una raffineria, continuano  ad  applicarsi,
fatto salvo quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di
autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di emissione  di
cui alla parte IV, paragrafo 1, dell'Allegato I alla parte quinta del
presente decreto, calcolati come  rapporto  ponderato  tra  la  somma
delle masse inquinanti emesse e la somma dei volumi  delle  emissioni
di tutti gli impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti  nel
campo di applicazione del presente articolo. 
   14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione che
potrebbero arrecare un significativo pregiudizio all'ambiente  di  un
altro Stato della Comunita' europea, l'autorita'  competente  informa
il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio   per
l'adempimento  degli  obblighi  di   cui   alla   convenzione   sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto  transfrontaliero,
stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,  ratificata  con  la  legge  3
novembre 1994, n. 640. 
   15. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  agli
impianti di combustione destinati  alla  produzione  di  energia,  ad
esclusione di  quelli  che  utilizzano  direttamente  i  prodotti  di
combustione  in  procedimenti  di  fabbricazione.  Sono  esclusi   in
particolare: 
    a)  gli  impianti  in  cui  i  prodotti  della  combustione  sono
utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione  o  qualsiasi
altro trattamento degli oggetti o dei  materiali,  come  i  forni  di
riscaldo o i forni di trattamento termico; 
    b) gli impianti di postcombustione, cioe'  qualsiasi  dispositivo
tecnico  per   la   depurazione   dell'effluente   gassoso   mediante
combustione, che  non  sia  gestito  come  impianto  indipendente  di
combustione; 
    c) i dispositivi di rigenerazione dei  catalizzatori  di  craking
catalitico; 
    d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
    e) i reattori utilizzati nell'industria chimica; 
    f) le batterie di forni per il coke; 
    g) i cowpers degli altiforni; 
    h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione  di  un
veicolo, una nave, o un aeromobile; 
    i) le turbine a  gas  usate  su  piattaforme  off-shore  e  sugli
impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore; 
    l) le turbine  a  gas  autorizzate  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della parte  quinta  del  presente  decreto,  fatte
salve le disposizioni alle stesse espressamente riferite; 
    m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas. 
 
          Note all'art. 273:
              - L'art.  3, comma 1, del decreto ministeriale ambiente
          8 maggio   1989,   recante   «Limitazione  delle  emissioni
          nell'atmosfera  di  taluni  inquinanti originati dai grandi
          impianti   di   combustione»,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 maggio 1989, n. 124, e' il seguente:
              «Art.  3  (Valori  limite  di emissione). - 1. I valori
          limite  di  emissione  per  il  biossido  di zolfo, per gli
          ossidi  di  azoto  e  per le polveri, dei nuovi impianti di
          combustione  sono  fissati,  in relazione a ciascun tipo di
          combustibile,  dagli  allegati  1,  2,  3,  4, 5, 6 e 7 del
          presente decreto.
              -  L'art.  6,  comma 2, del citato decreto ministeriale
          ambiente 8 maggio 1989, e' il seguente:
              «2.  Per  gli impianti nuovi che consumano combustibili
          solidi  indigeni,  qualora  non sia possibile rispettare il
          valore  limite  di  emissione  per  il  biossido  di zolfo,
          fissato  per  tali  impianti,  a  causa  delle  particolari
          caratteristiche  del combustibile, senza dover ricorrere ad
          una    tecnologia   eccessivamente   costosa,   l'autorita'
          competente  puo'  consentire  che i valori limite stabiliti
          nell'allegato  1  possano  essere  superati. Detti impianti
          devono   almeno   raggiungere  i  tassi  di  desolforazione
          stabiliti nell'allegato 9.».
              - L'art.  14,  comma 3, del citato decreto ministeriale
          ambiente 8 maggio 1989, e' il seguente:
              «Art. 14 (Rispetto valori limite). 1. - 2. (Omissis).
              3.  Nei  casi  di  cui  all'art. 6, comma 2, i tassi di
          desolforazione  si considerano rispettati se la valutazione
          delle misurazioni effettuate a norma dell'allegato 9 indica
          che  tutti  i  valori medi dei mesi civili o tutti i valori
          medi   calcolati   mensilmente   raggiungono   i  tassi  di
          desolforazione richiesti. Non si tiene conto dei periodi di
          cui  all'art.  8  ne'  dei  periodi  di  avvio e di arresto
          definiti   in   sede   di  autorizzazione  ai  sensi  degli
          articoli 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 maggio 1988, n. 203.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  recante  «Attuazione  delle  direttive CEE
          numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
          materia  di  qualita'  dell'aria, relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
          16 aprile  1987,  n.  18»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, S.O.
              -  La  legge 3 novembre 1994, n. 640, recante «Ratifica
          ed   esecuzione   della   convenzione   sulla   valutazione
          dell'impatto  ambientale  in  un contesto transfrontaliero,
          con  annessi,  fatto  a  Espoo  il  25 febbraio  1991»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994,
          n. 273, S.O.