Art. 273. (Art. 78 del Testo Unico) TIPI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA DI SERVIZIO Il dispositivo di frenatura di servizio continuo ed automatico e' costituito da un impianto di frenatura installato su un complesso di veicoli ed ha le seguenti caratteristiche: a) organo di comando unico ed azionabile con unica manovra graduabile dal conducente dal proprio posto di guida; b) energia utilizzata per la frenatura del complesso diversa da quella propria del conducente, ma fornita da apposita sorgente installata sulla motrice e collegata ad accumulatori posti sui singoli veicoli del complesso; c) assicura in modo simultaneo, oppure convenientemente ordinato, la frenatura dei singoli veicoli del complesso in tutte le loro normali posizioni relative; d) e' automatico, nel senso che qualora il complesso si spezzi per rottura di un attacco, il veicolo distaccatosi dalla motrice si freni automaticamente senza che venga annullata l'efficienza della frenatura della motrice ed il conducente di questa deve essere avvertito a mezzo di opportune segnalazioni, dell'avvenuto distacco. Il dispositivo di frenatura di servizio misto ed automatico, differisce dal precedente solo in quanto l'energia utilizzata per la frenatura della motrice e' quella propria del conducente, mentre per la frenatura del veicolo trainato si utilizza la energia fornita da apposita sorgente installata sulla motrice e collegata ad accumulatori posti sul veicolo trainato. Il dispositivo di frenatura di servizio ad inerzia effettua la frenatura di un veicolo rimorchiato utilizzando forze che nascono per l'avvicinamento di questo alla motrice. Il dispositivo puo' essere anche automatico. EFFICIENZA DI FRENATURA Si intende per efficienza di frenatura dei dispositivi lo spazio percorso dal veicolo dal momento in cui il conduttore inizia ad agire sul comando fino al momento dell'arresto (spazio di frenatura) o la decolorazione media rilevata con decolorografo. Nelle formule relative alle efficienze indicate negli articoli che seguono i simboli hanno i seguenti significati: V = velocita' del veicolo al momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando espressa in km/h (velocita' iniziale) S = spazio di frenatura espresso in metri. L'efficienza di frenatura deve essere accertata zavorrando opportunamente il veicolo fino a raggiungere il peso massimo complessivo e la distribuzione di carico ammessa per il veicolo stesso. Le prove debbono essere ripetute anche a veicolo scarico, con il solo conducente, per accertare che la efficienza frenante, a meno che non sia diversamente disposto, sia almeno uguale a quella risultante dai limiti previsti dal presente regolamento. Quando non sia diversamente specificato, il veicolo deve essere in ordine di marcia con i rifornimenti completi; il peso del guidatore va considerato pari a kg. 70 ± 5. A meno che non sia diversamente disposto, tutte le prove devono essere effettuate con freni freddi a velocita' iniziali compreso tra i valori di 0,3 e 0,7 di quella massima dichiarata dal costruttore del veicolo, comunque non superiore a 100 km/orari. Le prove vanno ripetute fino ad ottenere la regolarita' dei risultati ed i valori assunti debbono essere quelli medi risultanti dalla detta serie di prove. Debbono essere anche eseguite alcune prove ad una velocita' prossima a quella massima del veicolo senza misurare l'efficienza di frenatura; cio' allo scopo di constatare il comportamento generale del veicolo. Durante le prove la forza da esercitare sul comando da parte del conducente non deve essere superiore a quella indicata per ciascuna categoria di veicoli. Le prove vanno eseguite su strada asciutta e pulita, quanto piu' possibile pianeggiante, avente buone condizioni di aderenza e con assenza di vento capace di influenzare i risultati. Nelle prove i pneumatici devono essere gonfiati, a freddo, a pressione adeguata al carico massimo gravante effettivamente sulle ruote in condizioni statiche. Nelle prove dei motoveicoli, il guidatore deve mantenersi sul sedile in posizione riorutale eretta. Le prove per determinare la efficienza di frenatura dopo il riscaldamento dei freni possono essere anche effettuate su strada orizzontale, o di pendenza diversa da quella prescritta purche' siano realizzate condizioni equivalenti a quelle prescritte per dette prove per ogni categoria di veicoli. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE I dispositivi di frenatura debbono rispondere alle seguenti prescrizioni di carattere generale: 1. Ciascuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso e di stazionamento puo' essere opportunamente conglobato con uno degli altri due, sempreche' in caso di inefficienza di un dispositivo rimanga assicurata la frenatura di almeno un asse con il dispositivo di servizio, oppure con quello di soccorso. 2. Tutti gli autoveicoli e filoveicoli di peso complessivo a pieno carico uguali o superiore ad 80 quintali, devono avere il dispositivo di frenatura di servizio realizzato in maniera che nel caso di una deficienza nulla trasmissione della frenatura ad uno degli assi, uno almeno degli altri assi possa ancora essere frenato, sempre azionando il comando del dispositivo di frenatura di servizio. Un tale risultato puo' essere ottenuto in qualunque maniera, esclusa pero' l'utilizzazione di dispositivi a funzionamento automatico previsti per entrare in azione solo nel caso della suddetta deficienza. In ogni caso l'efficienza residua del dispositivo di frenatura di servizio non deve essere inferiore ad un terzo della efficienza prescritta per la categoria a cui il veicolo appartiene; qualora invece si raggiunga la meta' dell'efficienza medesima il dispositivo di frenatura di servizio e' considerato idoneo anche alle funzioni di dispositivo di soccorso. E' considerato come veicolo unico al sensi di questa prescrizione anche il veicolo articolato o snodato. 3. La prescrizione di cui al punto 2) non si applica nel caso che il dispositivo di frenatura di soccorso sia in grado di assicurare uno spazio di frenatura inferiore o uguale a 25 metri, ad una velocita' iniziale di 40 km/orari. 4. E' ammesso l'impiego complementare di un dispositivo ausiliario di frenatura - rallentatore - qualora il dispositivo di frenatura di servizio non risponda ai requisiti prescritti dopo la prova di riscaldamento; tale dispositivo ausiliario, che rappresenta una integrazione dei dispositivi di frenatura obbligatori deve essere azionabile dal conducente dal proprio posto di guida. 5. L'azione frenante di ogni dispositivo deve essere ripartita sulle ruote di uno stesso asse in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale di simmetria, qualora noti sia diversamente specificato. 6. Lo parti ruotanti del freno di servizio devono essere costantemente collegate meccanicamente alle ruote senza possibilita' di distacco a comando. 7. L'usura dei freni deve poter essere compensata facilmente con regolazione manuale o automatica. 8. Nel caso di veicoli trainanti rimorchio la presenza di questo non deve in alcun caso, durante l'azione dei freni, comportare una modifica della traiettoria del complesso.