Art. 273. 
                     Contratti di collaborazione 
  1. I conservatori  di  musica,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
didattiche ed artistiche per le quali non  sia  possibile  provvedere
con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione
con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni  di
produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi  competenti
organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale
docente  dipendente  dai  conservatori,  previa  autorizzazione   del
competente organo di amministrazione del conservatorio. 
  2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai  conservatori
di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite  graduatorie
compilate  in  base  alle  norme  relative  al   conferimento   delle
supplenze. I  contratti  medesimi  possono  riferirsi  esclusivamente
all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica
esercitata. 
  3.  I  contratti  di  collaborazione  hanno  durata  annuale  e  si
intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il  posto  non  venga
occupato da un docente di ruolo. 
  4. I  titolari  dei  contratti  assumono  gli  stessi  obblighi  di
servizio dei docenti. 
  5.  Il  compenso  per  le  attivita'  previste  nel  contratto   di
collaborazione  ha  carattere  onnicomprensivo  e  deve  essere  pari
all'entita' del trattamento economico complessivo che compete  ad  un
docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione  della
tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni
altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo. 
  6.  Dopo  un  quinquennio  anche  non  consecutivo   di   attivita'
contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di  cui  al
precedente comma sulla base della seconda  classe  di  stipendio  del
personale di ruolo. 
  7.  Gli  enti  possono  stipulare  con  il  personale  docente  dei
conservatori di musica e delle  accademie  di  belle  arti  contratti
annuali o  biennali,  rinnovabili  per  le  attivita'  di  rispettiva
competenza. 
  8.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero   della   pubblica
istruzione eiscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per  far
fronte  all'onere  derivante  ai  conservatori  per  la  stipula  dei
contratti di collaborazione. 
  9. Il Ministro  della  pubblica  istruzione  con  proprio  decreto,
provvede ogni anno alla  ripartizione  di  tale  stanziamento  tra  i
conservatori in relazione alle esigenze accertate.