Art. 274 
 
Responsabile del procedimento  negli  acquisti  tramite  centrali  di
                             committenza 
 
    1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano
acquisti facendo ricorso  a  centrali  di  committenza  nominano  per
ciascuno dei detti acquisti un responsabile del  procedimento,  oltre
all'eventuale  direttore   dell'esecuzione.   Il   responsabile   del
procedimento, in coordinamento con il direttore  dell'esecuzione  ove
nominato, assume specificamente  in  ordine  al  singolo  acquisto  i
compiti di cura, controllo  e  vigilanza  nella  fase  di  esecuzione
contrattuale nonche' nella fase di verifica della  conformita'  delle
prestazioni. Le centrali di  committenza,  previa  sottoscrizione  di
appositi protocolli di intesa per  il  collegamento  informatico  con
l'Osservatorio, acquisiscono in via telematica dati,  informazioni  e
documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche
in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui
al titolo IV.