Art. 274. Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facolta' di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attivita', abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualita' di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione. 2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60 anno di eta'. 3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto. 4. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed e' pari all'entita' del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attivita' contrattuale il compenso e' rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe. 5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si daluogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993. 6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.