ART. 275
                         (emissioni di cov)

   1.   L'Allegato   III  alla  parte  quinta  del  presente  decreto
stabilisce,   relativamente   alle  emissioni  di  composti  organici
volatili,  i valori limite di emissione, le modalita' di monitoraggio
e  di  controllo  delle emissioni, i criteri per la valutazione della
conformita'  dei  valori  misurati ai valori limite e le modalita' di
redazione del piano di gestione dei solventi.
   2.  Se  nello  stesso  luogo  sono esercitate, mediante uno o piu'
impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o
piu'  attivita'  individuate  nella  parte  II dell'Allegato III alla
parte  quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le
soglie  di  consumo  di  solvente  ivi  stabilite, a ciascuna di tali
attivita' si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e
per  le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III,
oppure  i  valori  limite  di emissione totale di cui a tale Allegato
III,  parti  III  e  IV,  nonche'  le prescrizioni ivi previste. Tale
disposizione si applica anche alle attivita' che, nello stesso luogo,
sono  direttamente  collegate  e tecnicamente connesse alle attivita'
individuate  nel  suddetto  Allegato  III,  parte  II,  e che possono
influire  sulle  emissioni  di  COV.  Il  superamento delle soglie di
consumo  di  solvente  e' valutato con riferimento al consumo massimo
teorico  di  solvente  autorizzato. Le attivita' di cui alla parte II
dell'Allegato  III alla parte quinta del presente decreto comprendono
la  pulizia  delle  apparecchiature  e non comprendono la pulizia dei
prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
   3.  Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le
emissioni  convogliate  si  applicano  a ciascun impianto che produce
tali  emissioni  ed  i  valori  limite  per  le  emissioni diffuse si
applicano  alla  somma  delle  emissioni non convogliate di tutti gli
impianti,  di  tutti  i  macchinari e sistemi non fissi e di tutte le
operazioni.
   4.  Il gestore che intende effettuare le attivita' di cui al comma
2  presenta  all'autorita'  competente  una domanda di autorizzazione
conforme a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III alla parte
quinta  del presente decreto. Si applica, a tal fine, l'articolo 269,
ad  eccezione  dei  commi  2  e  4.  In  aggiunta  ai  casi  previsti
dall'articolo  269, comma 8, la domanda di autorizzazione deve essere
presentata  anche  dal  gestore delle attivita' che, a seguito di una
modifica  del  consumo  massimo  teorico  di  solvente, rientrano tra
quelle di cui al comma 2.
   5.  L'autorizzazione  ha  ad  oggetto gli impianti, i macchinari e
sistemi non fissi e le operazioni manuali che effettuano le attivita'
di  cui  al  comma 2 e stabilisce, sulla base di tale comma, i valori
limite   che  devono  essere  rispettati.  Per  la  captazione  e  il
convogliamento  si  applica l'articolo 270. Per le emissioni prodotte
da  macchinari  e  sistemi  non  fissi  o  da  operazioni  manuali si
applicano i commi 10, 11 e 13 dell'articolo 269.
   6.  L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente
e  l'emissione  totale  annua conseguente all'applicazione dei valori
limite  di  cui  al comma 2, individuata sulla base di detto consumo,
nonche'  la  periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di
cui  alla  parte  V  dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto.
   7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2
e'   assicurato   mediante  l'applicazione  delle  migliori  tecniche
disponibili  e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o
nullo  tenore  di  solventi  organici,  ottimizzando l'esercizio e la
gestione  delle  attivita'  e,  ove  necessario,  installando  idonei
dispositivi  di  abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di
composti organici volatili.
   8. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate da uno o piu'
impianti  autorizzati  prima  del  13  marzo  2004 o da tali impianti
congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali,
le  emissioni  devono  essere  adeguate  alle pertinenti prescrizioni
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre
prescrizioni  del presente articolo entro il 31 ottobre 2007, ovvero,
in  caso  di adeguamento a quanto previsto dal medesimo Allegato III,
parte  IV,  entro  le  date  ivi  stabilite.  Fermo  restando  quanto
stabilito  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  autorizzazione
integrata  ambientale,  l'adeguamento  e'  effettuato  sulla base dei
progetti  presentati  all'autorita'  competente  ai sensi del decreto
ministeriale  14  gennaio  2004,  n.  44.  Gli  impianti  in tal modo
autorizzati  si  considerano  anteriori  al  2006. In caso di mancata
presentazione del progetto o di diniego all'approvazione del progetto
da  parte  dell'autorita'  competente, le attivita' si considerano in
esercizio  senza  autorizzazione.  I term ini di adeguamento previsti
dal  presente  comma  si  applicano  altresi' agli impianti di cui al
comma  20,  in  esercizio  al 12 marzo 2004, i cui gestori aderiscano
all'autorizzazione  generale ivi prevista entro sei mesi dall'entrata
in   vigore  della  parte  quinta  del  presente  decreto  o  abbiano
precedentemente  aderito  alle  autorizzazioni  generali  adottate ai
sensi  dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
   9.   Se   le   attivita'   di  cui  al  comma  2  sono  effettuate
esclusivamente  da  macchinari  e  sistemi  non fissi o da operazioni
manuali, in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte quinta
del  presente  decreto,  le  emissioni  devono  essere  adeguate alle
pertinenti  prescrizioni  dell'Allegato  III  alla  parte  quinta del
presente  decreto  e  alle  altre  prescrizioni del presente articolo
entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione di cui al comma
4  deve  essere  richiesta  entro  sei  mesi dalla data di entrata in
vigore  della  parte  quinta del presente decreto. In caso di mancata
presentazione  della  richiesta  entro  tale  termine le attivita' si
considerano in esercizio senza autorizzazione.
   10.  Sono  fatte  salve  le autorizzazioni rilasciate prima del 13
marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di
composti   organici   volatili   rispetto  a  quello  ottenibile  con
l'applicazione   delle  indicazioni  di  cui  alle  parti  III  e  VI
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso
rimangono   validi   i   metodi   di   campionamento   e  di  analisi
precedentemente  in  uso.  E'  fatta salva la facolta' del gestore di
chiedere  all'autorita'  competente  di rivedere dette autorizzazioni
sulla  base  delle  disposizioni  della  parte  quinta  del  presente
decreto.
   11.  La  domanda  di  autorizzazione di cui al comma 4 deve essere
presentata  anche  dal  gestore  delle  attivita'  di cui al comma 2,
effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a
modifiche  sostanziali.  L'autorizzazione  prescrive che le emissioni
degli impianti, dei sistemi e macchinari non fissi e delle operazioni
manuali oggetto di modifica sostanziale:
    a)  siano  immediatamente adeguate alle prescrizioni del presente
articolo o
    b)  siano  adeguate alle prescrizioni del presente articolo entro
il  31  ottobre  2007  se  le  emissioni totali di tutte le attivita'
svolte  dal  gestore  nello  stesso  luogo non superano quelle che si
producono in caso di applicazione della lettera a).
   12.  Se  il  gestore  comprova  all'autorita'  competente che, pur
utilizzando   la  migliore  tecnica  disponibile,  non  e'  possibile
rispettare  il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita'
puo'  autorizzare  deroghe  a  detto  valore limite, purche' cio' non
comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
   13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III alla parte
quinta  del presente decreto, l'autorita' competente puo' esentare il
gestore  dall'applicazione  delle  prescrizioni  ivi  stabilite se le
emissioni  non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo 270,
commi  1  e  2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV
dell'Allegato  III  alla  parte quinta del presente decreto, salvo il
gestore  comprovi  all'autorita'  competente che il rispetto di detto
Allegato  non  e', nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente
fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.
   14.  L'autorita'  competente comunica al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio, nella relazione di cui al comma 18, le
deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.
   15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso luogo superano
singolarmente  le  soglie  di  cui al comma 2, l'autorita' competente
puo':
    a)  applicare  i  valori limite previsti da tale comma a ciascuna
singola attivita' o
    b)  applicare  un valore di emissione totale, riferito alla somma
delle  emissioni  di  tali  attivita',  non superiore a quello che si
avrebbe  applicando  quanto  previsto  dalla  lettera a); la presente
opzione  non  si  estende  alle emissioni delle sostanze indicate nel
comma 17.
   16.  Il  gestore  che,  nei casi previsti dal comma 8, utilizza un
dispositivo  di  abbattimento  che  consente il rispetto di un valore
limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di combustione, e pari
a  150  mgC/Nm3,  in  tutti  gli altri casi, deve rispettare i valori
limite   per   le   emissioni  convogliate  di  cui  alla  parte  III
dell'Allegato  III alla parte quinta del presente decreto entro il 1°
aprile  2013,  purche' le emissioni totali non superino quelle che si
sarebbero  prodotte  in caso di applicazione delle prescrizioni della
parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.
   17.  La  parte  I dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto  stabilisce  appositi  valori  limite  di  emissione  per  le
sostanze  caratterizzate  da  particolari  rischi  per  la  salute  e
l'ambiente.
   18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a
partire   dal  2005,  una  relazione  relativa  all'applicazione  del
presente  articolo,  in conformita' a quanto previsto dalla decisione
2002/529/CE del 27 giugno 2002 della Commissione europea. Copia della
relazione  e'  inviata dalle autorita' competenti alla regione o alla
provincia  autonoma.  Il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
territorio invia tali informazioni alla Commissione europea.
   19.  Alle  emissioni  di  COV  degli  impianti  anteriori al 1988,
disciplinati  dal  presente  articolo,  si  applicano, fino alle date
previste  dai  commi  8  e  9  ovvero  fino  alla  data  di effettivo
adeguamento  degli  impianti,  se  anteriore,  i  valori  limite e le
prescrizioni  di  cui  all'Allegato  I alla parte quinta del presente
decreto.
   20.  I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di
tessuti    e    di    pellami,   escluse   le   pellicce,   e   delle
pulitintolavanderie   a   ciclo   chiuso,  per  i  quali  l'autorita'
competente  non  abbia adottato autorizzazioni di carattere generale,
comunicano a tali autorita' di aderire all'autorizzazione di cui alla
parte  VII  dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.
E'  fatto  salvo  il  potere  delle  medesime  autorita'  di adottare
successivamente  nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi
dell'articolo  272,  l'adesione  alle quali comporta, per il soggetto
interessato,   la  decadenza  di  quella  prevista  dalla  parte  VII
dell'Allegato   III   alla   parte   quinta   del   presente  decreto
relativamente  al  territorio  a  cui  tali  nuove  autorizzazioni si
riferiscono.  A tali attivita' non si applicano le prescrizioni della
parte  I,  paragrafo  3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto.
   21.  Costituisce  modifica  sostanziale,  ai  sensi  del  presente
articolo:
    a)  per  le  attivita'  di  ridotte  dimensioni, una modifica del
consumo  massimo  teorico  di  solventi che comporta un aumento delle
emissioni  di composti organici volatili superiore al venticinque per
cento;
    b) per tutte le altre attivita', una modifica del consumo massimo
teorico  di  solventi  che  comporta  un  aumento  delle emissioni di
composti organici volatili superiore al dieci per cento;
    c)  qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita' competente,
potrebbe  avere  effetti  negativi significativi sulla salute umana o
sull'ambiente;
    d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che
comporti la variazione dei valori limite applicabili;
   22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si
intendono  le  attivita'  di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8,
10,  13,  16  o  17  dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto  aventi  un  consumo  massimo teorico di solventi inferiore o
uguale alla piu' bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza
colonna  e  le  altre  attivita'  di  cui alla parte III del medesimo
Allegato  III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
a 10 tonnellate l'anno.
 
          Note all'art. 275:
              - Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, recante «Recepimento
          della  direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle
          emissioni di composti organici volatili di talune attivita'
          industriali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1988, n. 203», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2004,
          n. 47.
              - L'art.  9  del  citato  decreto ministeriale ambiente
          16 gennaio 2004, n. 44, e' il seguente:
              «Art.  9  (Disposizioni  transitorie  e finali) - 1. Il
          decreto   ministeriale   12 luglio  1990  si  applica  alle
          emissioni di COV degli impianti esistenti al 1° luglio 1988
          rientranti  nel  campo di applicazione del presente decreto
          fino  alle  date  previste all'art. 6, comma 2, ovvero fino
          alla  data  di effettivo adeguamento degli stessi impianti,
          se anteriore a quelle previste al citato art. 6, comma 2.
              2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  le  autorita'  competenti  provvedono  a
          rilasciare  autorizzazioni  di  carattere  generale per gli
          impianti  a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di
          pellami,  escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie
          a  ciclo chiuso. Per detti impianti nelle autorizzazioni di
          carattere  generale e' previsto che il gestore sia esentato
          dall'applicazione dell'art. 4, comma 2.
              3.  Le  disposizioni  di cui all'art. 2 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  25 luglio  1991,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del 27 luglio 1991, si
          applicano  agli  impianti e alle pulitintolavanderie di cui
          al  comma  2  fino  alla data in cui i gestori degli stessi
          impianti  comunicano  all'autorita' competente di avvalersi
          dell'autorizzazione  di carattere generale e, comunque, non
          oltre  il  dodicesimo  mese dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
              4.  Al  fine  di valutare e di proporre revisioni della
          normativa  riguardante  le  emissioni  di composti organici
          volatili,   anche   nella  fase  di  predisposizione  delle
          normative  comunitarie,  e con l'obiettivo, in particolare,
          di  prevedere  la fissazione di limiti massimi di COV nelle
          materie prime e l'introduzione di sistemi di incentivazione
          alla  riduzione  delle  emissioni  di  COV,  e' costituito,
          nell'ambito  della  Conferenza unificata, un tavolo tecnico
          di coordinamento dai Ministeri dell'ambiente e della tutela
          del  territorio, della salute, delle attivita' produttive e
          dell'economia  e  delle finanze, dalle regioni, dall'Unione
          delle   province  d'Italia  e  dall'Associazione  nazionale
          comuni  italiani. Al tavolo tecnico possono essere invitate
          a partecipare le associazioni di impresa interessate.».
              - La  decisione n. 2002/529/CE del 27 giugno 2002 della
          Commissione  europea  recante  «Decisione della Commissione
          concernente  il  questionario relativo alle relazioni degli
          Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/13/CE del
          Consiglio  sulla  limitazione  delle  emissioni di composti
          organici  volatili  dovute  all'uso di solventi organici in
          talune attivita' e in taluni impianti», e' pubblicata nella
          G.U.C.E. del 2 luglio 2002, n. L 172.