Art. 275.
         Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

  1.  Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI,
punto  6,  nei  laboratori  comportanti l'uso di agenti biologici dei
gruppi  2,  3  o  4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei
locali   destinati   ad   animali   da   laboratorio  deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure
di contenimento in conformita' all'allegato XLVII.
  2.  Il  datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia
eseguito:
    a)  in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
    b)  in  aree  di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
    c)  in  aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
  3.  Nei  laboratori  comportanti  l'uso  di materiali con possibile
contaminazione  da  agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali
destinati  ad  animali  da  esperimento,  possibili portatori di tali
agenti,  il  datore  di  lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del secondo livello di contenimento.
  4.  Nei  luoghi  di  cui  ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti
biologici  non ancora classificati, ma il cui uso puo' far sorgere un
rischio  grave  per  la  salute  dei  lavoratori, il datore di lavoro
adotta  misure  corrispondenti  almeno  a quelle del terzo livello di
contenimento.
  5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della
salute,  sentito  l'Istituto  superiore  di sanita', puo' individuare
misure di contenimento piu' elevate.