Art. 275 
 
      Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento 
 
    1. Il concorrente singolo  puo'  partecipare  alla  procedura  di
affidamento    qualora    sia    in    possesso     dei     requisiti
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  indicati  nel   bando
relativi alla  prestazione  di  servizi  o  forniture  indicata  come
principale e alle eventuali  prestazioni  secondarie  per  i  singoli
importi. 
    2. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma  1,  lettere  d),
e), f),  e  f-bis),  del  codice,  il  bando  individua  i  requisiti
economico-finanziari   e    tecnico-organizzativi    necessari    per
partecipare alla  procedura  di  affidamento,  nonche'  le  eventuali
misure  in  cui  gli  stessi  devono  essere  posseduti  dai  singoli
concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
              Note all'art. 275 
              - Il testo dell'art. 34, comma 1, lettere d), e), f)  e
          f-bis), del citato D.Lgs. 12 aprile 2006,  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “Art. 34 (Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici) - 1. Sono ammessi  a  partecipare  alle
          procedure di affidamento dei contratti pubblici i  seguenti
          soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) -c) (omissis) 
              d)  i   raggruppamenti   temporanei   di   concorrenti,
          costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime
          l'offerta in nome e per conto proprio e  dei  mandanti;  si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              e)  i  consorzi  ordinari   di   concorrenti   di   cui
          all'articolo 2602  del  codice  civile,  costituiti  tra  i
          soggetti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  presente
          comma, anche in forma di societa'  ai  sensi  dell'articolo
          2615-ter del codice civile; si  applicano  al  riguardo  le
          disposizioni dell'articolo 37; 
              f) i soggetti che abbiano  stipulato  il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              f-bis) operatori economici, ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi.”