Art. 275. 
                           Modelli viventi 
 
  1. I modelli viventi nelle accademie di  belle  arti  e  nei  licei
artistici sono assunti con incarichi annuali, per un numero di ore di
servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali. 
  2. La retribuzione oraria per tali  incarichi  e'  determinata  dal
Ministro della pubblica istruzione,  tenendo  conto  del  trattamento
economico   previsto   per   la   terza   qualifica   del   personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  della   scuola.   Essa   e'
corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni  previste  per
il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola,  per
un importo  mensile  corrispondente  al  numero  di  ore  settimanali
conferite  con  l'incarico.  L'adeguamento  retributivo  avviene   in
corrispondenza ed in proporzione dei miglioramenti stabiliti  per  la
terza qualifica del predetto  personale  amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario. 
  3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile,  lo  stato
giuridico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non  di
ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al  reclutamento
ed all'orario di servizio. In materia di  assenze  e  di  congedi  si
applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico  della
nomina e non alla retribuzione oraria del servizio. 
  4. Ai modelli viventi sono corrisposte,  in  quanto  spettanti,  le
quote di aggiunta di famiglia. 
  5.  Ai  fini  del  trattamento  assistenziale  e  previdenziale  si
applicano le norme relative al personale amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario non di ruolo della scuola. 
  6. L'incarico annuale e' titolo di precedenza per  il  conferimento
degli incarichi negli anni successivi. 
  7. I modelli viventi  sono  nominati,  a  domanda,  nei  ruoli  del
personale ausiliario, via via che si rendono  liberi  i  posti,  dopo
dieci anni di servizio anche non continuativo. 
  8.  Il  servizio  prestato  in  qualita'  di  modelli  viventi   e'
riconosciuto  nel  ruolo  del   personale   ausiliario   secondo   le
disposizioni in vigore per il predetto personale della scuola.