Art. 275.
Modelli viventi
1. I modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei
artistici sono assunti con incarichi annuali, per un numero di ore di
servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali.
2. La retribuzione oraria per tali incarichi e' determinata dal
Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto del trattamento
economico previsto per la terza qualifica del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Essa e'
corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per
il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per
un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali
conferite con l'incarico. L'adeguamento retributivo avviene in
corrispondenza ed in proporzione dei miglioramenti stabiliti per la
terza qualifica del predetto personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario.
3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato
giuridico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di
ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento
ed all'orario di servizio. In materia di assenze e di congedi si
applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della
nomina e non alla retribuzione oraria del servizio.
4. Ai modelli viventi sono corrisposte, in quanto spettanti, le
quote di aggiunta di famiglia.
5. Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si
applicano le norme relative al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario non di ruolo della scuola.
6. L'incarico annuale e' titolo di precedenza per il conferimento
degli incarichi negli anni successivi.
7. I modelli viventi sono nominati, a domanda, nei ruoli del
personale ausiliario, via via che si rendono liberi i posti, dopo
dieci anni di servizio anche non continuativo.
8. Il servizio prestato in qualita' di modelli viventi e'
riconosciuto nel ruolo del personale ausiliario secondo le
disposizioni in vigore per il predetto personale della scuola.