ART. 276 
(controllo delle  emissioni  di  cov  derivanti  dal  deposito  della
benzina e dalla sua distribuzione  dai  terminali  agli  impianti  di
                           distribuzione) 
 
   1.  L'Allegato  VII  alla  parte  quinta  del   presente   decreto
stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai  fini  del
controllo delle emissioni di COV relativamente: 
    a) agli impianti di deposito presso i terminali; 
   b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali; 
    c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori  presso
i terminali; 
    d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna; 
    e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione
dei carburanti; 
    f) alle attrezzature per le  operazioni  di  trasferimento  della
benzina presso gli impianti di distribuzione e  presso  terminali  in
cui e' consentito il deposito temporaneo di vapori. 
   2. Per impianti di deposito ai  sensi  del  presente  articolo  si
intendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio  di  benzina.  Per
tali impianti di deposito situati presso i  terminali  le  pertinenti
prescrizioni dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
costituiscono le misure  che  i  gestori  devono  adottare  ai  sensi
dell'articolo 269, comma 16. Con apposito  provvedimento  l'autorita'
competente puo' disporre deroghe a tali  prescrizioni,  relativamente
agli obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini della tutela di
aree di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico. 
   3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente  articolo,
si intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi
di tutti i veicoli a motore da impianti di deposito. 
   4.  Nei  terminali  all'interno  dei  quali  e'  movimentata   una
quantita' di benzina inferiore a  10.000  tonnellate/anno  e  la  cui
costruzione e' stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai  sensi
della normativa vigente al momento dell'autorizzazione, gli  impianti
di  caricamento  si  adeguano  alle  disposizioni  della  parte   II,
paragrafo 2, dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di  adeguamento  deve  essere
garantita l'agibilita' delle operazioni di caricamento  anche  per  i
veicoli-cisterna con caricamento dall'alto. Per quantita' movimentata
si intende la quantita' totale annua massima di benzina  caricata  in
cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale nei tre anni
precedenti il 17 maggio 2000. 
   5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2,  dell'Allegato
VII alla parte quinta del presente decreto si  applicano  ai  veicoli
cisterna collaudati dopo il 17 novembre  2000  e  si  estendono  agli
altri  veicoli  cisterna  a  partire  dal  17   maggio   2010.   Tali
prescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati,
collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati  con  un  dispositivo
che garantisca la completa  tenuta  di  vapori  durante  la  fase  di
caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati  deve  essere
consentita l'agibilita' delle operazioni di  caricamento  presso  gli
impianti di deposito dei terminali.