Art. 276.
            Misure specifiche per i processi industriali

  1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII,
punto  6,  nei  processi  industriali  comportanti  l'uso  di  agenti
biologici  dei  gruppi  2,  3  e 4, il datore di lavoro adotta misure
opportunamente  scelte  tra  quelle  elencate  nell'allegato  XLVIII,
tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.
  2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso
puo'  far  sorgere  un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore  di  lavoro  adotta  misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento.