ART. 277
           (recupero di cov prodotti durante le operazioni
        di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti
                    di distribuzione carburanti)

   1.  I  distributori degli impianti di distribuzione dei carburanti
devono  essere  attrezzati  con  sistemi  di  recupero  dei vapori di
benzina  che si producono durante le operazioni di rifornimento degli
autoveicoli.  Gli  impianti  di distribuzione e i sistemi di recupero
dei  vapori  devono  essere  conformi  alle  pertinenti  prescrizioni
dell'Allegato  VIII  alla parte quinta del presente decreto, relative
ai requisiti di efficienza, ai requisiti costruttivi, ai requisiti di
installazione,   ai   controlli   periodici   ed   agli  obblighi  di
documentazione.
   2. Ai fini del presente articolo si intende per:
    a)  impianti  di  distribuzione:  ogni impianto in cui la benzina
viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da impianti di deposito;
    b) impianti di deposito: i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio
di benzina presso gli impianti di distribuzione;
    c)  distributore:  ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di
benzina;  il  distributore  deve  essere  dotato  di  idonea pompa di
erogazione  in  grado  di  aspirare  dagli impianti di deposito o, in
alternativa,   essere   collegato   a   un   sistema   di   pompaggio
centralizzato;  se  inserito  in  un  impianto  di  distribuzione  di
carburanti  in  rapporto con il pubblico, il distributore deve essere
inoltre  dotato  di  un  idoneo  dispositivo  per l'indicazione ed il
calcolo delle quantita' di benzina erogate;
    d) sistema di recupero dei vapori: l'insieme dei dispositivi atti
a prevenire l'emissione in atmosfera di COV durante i rifornimenti di
benzina di autoveicoli. Tale insieme di dispositivi comprende pistole
di  erogazione  predisposte  per  il  recupero  dei vapori, tubazioni
flessibili  coassiali  o  gemellate,  ripartitori  per la separazione
della  linea  dei  vapori  dalla  linea di erogazione del carburante,
collegamenti   interni   ai  distributori,  linee  interrate  per  il
passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i
dispositivi  atti  a  garantire  il  funzionamento  degli impianti in
condizioni di sicurezza ed efficienza.
   3.  I  dispositivi  componenti  i  sistemi  di recupero dei vapori
devono   essere  omologati  dal  Ministero  dell'interno,  a  cui  il
costruttore  presenta apposita istanza corredata della documentazione
necessaria  ad  identificare  i dispositivi e dalla certificazione di
cui  al  paragrafo 2, punto 2.3, dell'Allegato VIII alla parte quinta
del  presente  decreto.  Ai  fini  del rilascio dell'omologazione, il
Ministero  dell'interno  verifica  la  rispondenza dei dispositivi ai
requisiti  di  efficienza  di  cui  al  comma  1  ed  ai requisiti di
sicurezza  antincendio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934.
In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata.
   4.  I  dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che
sono  stati  omologati  delle  competenti  autorita'  di  altri Paesi
appartenenti   all'Unione   europea  possono  essere  utilizzati  per
attrezzare  i  distributori  degli  impianti di distribuzione, previo
riconoscimento   da  parte  del  Ministero  dell'interno,  a  cui  il
costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione
necessaria  ad  identificare  i  dispositivi, dalle certificazioni di
prova   rilasciate   dalle  competenti  autorita'  estere  e  da  una
traduzione   giurata   in   lingua   italiana  di  tali  documenti  e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno
verifica  i  documenti e le certificazioni trasmessi e la rispondenza
dei  dispositivi  ai  requisiti  di  sicurezza  antincendio di cui al
decreto  ministeriale 31 luglio 1934. In caso di mancata pronuncia il
riconoscimento si intende negato.
   5.  Durante  le  operazioni  di  rifornimento  degli autoveicoli i
gestori  degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione
i sistemi di recupero dei vapori di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 277:
              - Il   decreto  ministeriale  31 luglio  1934,  recante
          «Approvazione  delle norme di sicurezza per la lavorazione,
          l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali,
          e  per  il  trasporto degli oli stessi» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1934, n. 228.