(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 277)
Art. 277. (Art. 78 del Testo Unico)
APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI SULLA EFFICIENZA DI FRENATURA
Le prescrizioni del presente regolamento relative all'efficienza di
frenatura si applicano ai veicoli nuovi di fabbrica all'atto dei
controlli per l'ammissione alla circolazione. Ai fini dei controlli
sui veicoli in circolazione e' sufficiente una efficienza di
frenatura non inferiore all'80% di quella prescritta per il veicolo
nuovo.