Art. 277. 
               Sperimentazione metodologico-didattica 
 
  1. La sperimentazione,  intesa  come  ricerca  e  realizzazione  di
innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata
dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando  dagli  ordinamenti
vigenti,  coinvolga  piu'  insegnamenti  o  richieda  l'utilizzazione
straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica. 
  2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano  il
programma al collegio dei docenti e  al  consiglio  di  intersezione,
interclasse o di classe per le rispettive competenze. 
  3.  I  consigli  di  intersezione,  di  interclasse  o  di  classe,
esprimono il  loro  parere  per  quanto  concerne  le  iniziative  di
sperimentazione che interessano le sezioni, le  classi  o  la  classe
comprese nell'ambito di propria competenza. 
  4. Il collegio dei docenti,  dopo  aver  sentito  il  consiglio  di
circolo  o  di  istituto,  approva  o  respinge,  con   deliberazione
debitamente motivata, i programmi di sperimentazione. 
  5. Per l'attuazione delle loro  ricerche  i  docenti  si  avvalgono
delle attrezzature e dei  sussidi  della  scuola  nonche'  di  quelli
disponibili nell'ambito distrettuale.