ART. 278 (poteri di ordinanza) 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorita' giudiziaria, l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarita' devono essere eliminate; b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attivita' autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attivita', in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.