Art. 278. Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture 1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture puo' essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione. 2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalita' di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione. 3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturita' e la composizione delle commissioni esaminatrici. 4. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro della pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio. 5. Il Ministro puo' anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalita' per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. 6. Le istituzioni a cui sia stato gia' riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma 5, tale carattere.