Art. 279.
                       Prevenzione e controllo

  1.  I lavoratori addetti alle attivita' per le quali la valutazione
dei  rischi  ha  evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria.
  2.  Il  datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali,
anche  per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali
di protezione, fra le quali:
    a)   la  messa  a  disposizione  di  vaccini  efficaci  per  quei
lavoratori  che  non  sono  gia' immuni all'agente biologico presente
nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
    b)   l'allontanamento   temporaneo   del  lavoratore  secondo  le
procedure dell'articolo 42.
  3.   Ove   gli   accertamenti  sanitari  abbiano  evidenziato,  nei
lavoratori  esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza
di  anomalia  imputabile  a tale esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro.
  4.  A  seguito  dell'informazione  di  cui  al comma 3 il datore di
lavoro  effettua  una  nuova  valutazione  del rischio in conformita'
all'articolo 271.
  5.   Il   medico   competente   fornisce   ai  lavoratori  adeguate
informazioni  sul  controllo  sanitario  cui  sono sottoposti e sulla
necessita'  di  sottoporsi  ad  accertamenti  sanitari  anche dopo la
cessazione  dell'attivita'  che  comporta  rischio  di  esposizione a
particolari  agenti  biologici individuati nell'allegato XLVI nonche'
sui   vantaggi  ed  inconvenienti  della  vaccinazione  e  della  non
vaccinazione.