Art. 279. 
Validita' degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali 
 
  1. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni
delle  classi  o  scuole  interessate  alla  sperimentazione  di  cui
all'articolo 278,  secondo  criteri  di  corrispondenza  fissati  nel
decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  che  autorizza  la
sperimentazione.