Art. 28.
                   Rideterminazione dei contributi
  1.  Ai  fini  del  riequilibrio  e  del  risanamento della gestione
agricoltura,  compatibilmente  con la specificita' del settore, fermo
restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, e'
previsto,  per  glianni  2001-2005,  un  incremento dei contributi in
quota  capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura
massima complessiva del 50 per cento.
  2.  Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al
comma  1 e' fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno;
per  gli  anni successivi, la misura dell'incremento e' stabilita con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione    economica,    su    delibera   del   consiglio   di
amministrazione dell'INAIL.
  3.  Con  effetto  dall'anno  2001  le  aliquote  contributive per i
lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
  4.  A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro
e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione  economica,  puo'  essere
determinata  la  quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione
dei  beni  e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione
dell'incremento  dei  contributi  del  settore  agricolo previsto dal
presente articolo.
 
          Nota all'art. 28:
              - Gli  articoli  257 e 262 del testo unico n. 1124/1965
          cosi' recitano:
              "Art.  257.  -  Al  fabbisogno  di ciascun esercizio e'
          provveduto    mediante    contributi    costituenti   quote
          addizionali   dell'imposta   erariale  sui  fondi  rustici,
          corrisposti,  in  ogni caso, dai censiti, indipendentemente
          dalle  convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti
          tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.
              I    contributi    sono    determinati    in    ragione
          dell'estensione  dei terreni, della specie di coltivazione,
          della  mano  d'opera  media  necessaria alla lavorazione ed
          anche  del  rischio  di  infortunio,  oppure possono essere
          commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo
          le norme indicate negli articoli successivi.
              Le  tariffe dei contributi sono determinate con decreto
          del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
              Nelle  tariffe  dei  contributi commisurati all'imposta
          erariale sui fondi rustici deve essere stabilito il massimo
          dei contributi per ettaro.
              I  ruoli  per  la  riscossione dei contributi sono resi
          esecutivi  dall'intendente di finanza. I contributi possono
          essere  liquidati sui ruoli per la riscossione dell'imposta
          erariale sui fondi rustici.
              Le  quote  addizionali  al  tributo  fondiario erariale
          disposte  col  presente articolo non consentono sovrimposte
          provinciali ne' comunali.
              Lo  Stato,  le Province e i Comuni non sono soggetti al
          contributo  disposto dal presente articolo, qualora ai casi
          di  infortunio  dei  lavoratori  delle  aziende  agricole e
          forestali  ad essi appartenenti sia provveduto con speciali
          disposizioni  di  legge o di regolamento, che assicurino un
          trattamento  non  inferiore a quello stabilito dal presente
          titolo".
              "Art.  262.  -  Il  fabbisogno  di  ogni  esercizio  e'
          determinato  su base nazionale, tenendo conto del probabile
          ammontare  delle  indennita'  e  delle  rendite  dovute per
          infortuni  e  per  malattie  professionali, delle spese per
          l'assistenza  sanitaria,  delle spese di gestione, compreso
          l'ammortamento   degli  impianti,  delle  altre  spese  che
          l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro e' tenuto a sostenere per disposizioni
          di legge e delle assegnazioni al fondo di riserva.
              La  valutazione  delle  predette  indennita' e spese e'
          effettuata   tenendo   conto   del   presunto   rischio  di
          infortunio,   in  relazione  ai  risultati  degli  esercizi
          precedenti.  Quale  importo  della  prevedibile  spesa  per
          indennita'  di  inabilita'  permanente  e  di  morte  viene
          assunto  l'ammontare  delle  rate  di  rendita  che debbono
          essere  corrisposte  nell'esercizio  per infortuni avvenuti
          antecedentemente  e  per  quelli  che  si prevede avvengano
          nell'esercizio.
              In  aumento  del  fabbisogno  predetto  sono  portati i
          disavanzi  degli  esercizi  precedenti e, a diminuzione del
          fabbisogno  stesso,  possono  essere  portati gli avanzi di
          esercizio  e  gli  interessi  del  fondo di riserva, quando
          questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259.
              Il  fabbisogno  di  ogni  esercizio  e'  stabilito  con
          delibera  del  Consiglio  di  amministrazione dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro,  da  approvarsi  con  decreto  del  Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale".