Art. 28.
                (Interventi urgenti per le situazioni
                        di poverta' estrema)
1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad
assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni
di  poverta'  estrema  e  alle  persone  senza fissa dimora, il Fondo
nazionale  per le politiche sociali e' incrementato di una somma pari
a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2.  Ai  fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di
volontariato  e  gli  organismi  non  lucrativi  di  utilita' sociale
nonche' le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalita'
e  i  termini  definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la
realizzazione   di   centri  e  di  servizi  di  pronta  accoglienza,
interventi   socio-sanitari,   servizi  per  l'accompagnamento  e  il
reinserimento sociale.
3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta'
sociale,  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, sono definiti i
criteri  di  riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma
1,  i  termini  per la presentazione delle richieste di finanziamento
dei  progetti  di  cui  al  comma  2,  i  requisiti  per l'accesso ai
finanziamenti,  i  criteri  generali  di valutazione dei progetti, le
modalita'  per  il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni
delle  grandi  aree  urbane  per  i  quali  gli  interventi di cui al
presente articolo sono considerati prioritari.
4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire  20  miliardi  per  ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede
mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001
e  2002  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
 
          Nota all'art. 28, comma 3:
          -  Per  il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.