Art. 28 Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate 1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonche' quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per eta' e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, gia' conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega".
Nota all'art. 28: - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettrere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998, si riporta testo del numero 4 dell'allegato D, come, modificato dalla presente legge: Allegato D PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO ===================================================================== N. | Ente/comando interessato |Data| Note ===================================================================== (Omissis)| | | --------------------------------------------------------------------- | | |Le funzioni in materia di | | |decentramento di servizi | | |del Ministero della difesa, | | |gia' conferite ai sensi del | | |decreto del Presidente | | |della Repubblica 28 giugno | | |1955, n. 1106, ai | | |comandanti di regione | | |militare, sono attribuite | | |all'Ispettore logistico | | |dell'Esercito, che le | | |esercita per il tramite |Ispettore logistico | |della propria direzione di 4 |dell'Esercito |2001|amministrazione. --------------------------------------------------------------------- | | |Le funzioni in materia di | | |attribuzione degli stipendi | | |agli ufficiali, di cui | | |all'art. 3, secondo comma, | | |del testo unico di cui al | | |regio decreto 31 dicembre | | |1928, n. 3458, come | | |sostituito dalla legge | | |26 febbraio 1960, n. 165, | | |nonche' quelle in materia | | |di cessazione dal servizio, | | |attribuzione e liquidazione | | |del trattamento normale di | | |quiescenza del personale | | |militare e di collocamento | | |a riposo per eta' e | | |liquidazione del | | |trattamento normale di | | |quiescenza del personale | | |civile di cui all'art. 2, | | |secondo comma, del decreto | | |del Presidente della | | |Repubblica 19 gennaio 1976, | | |pubblicato nella Gazzetta | | |Ufficiale n. 182 del | | |13 luglio 1976, gia' | | |conferite ai comandanti di | | |regione militare, sono | | |attribuite all'Ispettore | | |logistico dell'Esercito, | | |che le esplica anche a | | |mezzo delega.". - Il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi fissi per il regio esercito", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1928; si riporta il testo dell'art. 3, come modificato dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165: "Art. 3 (Primo comma dell'art. 12 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali e' fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti. All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1935, n. 1544, e' da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 reca "Determinazione degli uffici del Ministero della difesa competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza"; si riporta il testo dell'art. 2: "Art. 2. - I comandi periferici dell'Esercito competenti a provvedere per la cessazione dal servizio per eta' e a liquidare il trattamento normale di quiescenza dei sottufficiali in servizio permanente, degli ufficiali e sottufficiali trattenuti ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e dei militari di truppa in servizio continuativo in servizio presso i comandi medesimi, gli uffici dipendenti e gli altri comandi, istituti, scuole compresa l'Accademia, enti e reparti della forza Armata aventi sede nella rispettiva circoscrizione territoriale sono: 1) i comandi militari territoriali di regione e il comando militare della Sardegna per il personale non appartenente all'Arma dei carabinieri; 2) i comandi di legione territoriale per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Il comando legione territoriale dei carabinieri del Lazio e' competente a provvedere anche per il personale in servizio presso la scuola allievi carabinieri di Roma. I comandi predetti sono altresi' competenti a provvedere al collocamento a riposo per eta' ed a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli impiegati civili (esclusi i magistrati militari) ed operai nonche' a liquidare il trattamento normale di quiescenza del personale militare contemplati all'art. 1, che prestano servizio nelle destinazioni indicate al precedente comma, esclusi i preposti ai comandi medesimi ed i comandanti di divisione e di brigate dell'Arma dei carabinieri. I comandi periferici della Marina e dell'Aeronautica competenti a provvedere al collocamento a riposo per eta' ed a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli impiegati civili (esclusi i professori e gli assistenti di ruolo delle Accademie navale ed aeronaurica e dell'Istituto idrografico della Marina) e degli operai che prestano servizio presso i comandi medesimi e gli altri comandi, istituti, scuole comprese le Accademie, enti e reparti della forza armata aventi sede nella rispettiva circoscrizione territoriale sono i comandi in capo di dipartimento marittimo, i comandi militari marittimi autonomi ed i comandi di regione aerea.".