Art. 28 
                     (Titolare del trattamento) 
 
   1. Quando il trattamento e' effettuato da una  persona  giuridica,
da una  pubblica  amministrazione  o  da  un  qualsiasi  altro  ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita'  nel
suo complesso o l'unita' od  organismo  periferico  che  esercita  un
potere  decisionale  del  tutto  autonomo  sulle  finalita'  e  sulle
modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.