Art. 28.
                            (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)  legge  14  aprile  1975,  n. 103, ad esclusione degli articoli 1,
commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III,
IV  e  V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente
legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente
legge;
b)  articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n.
67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15,
commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d)  articolo  4,  comma  1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
408,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.
483;
e)  legge  25  giugno  1993,  n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e
dell'articolo  5,  salvo  comunque  quanto  previsto dall'articolo 20
della presente legge;
f)  articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9,
10,  11,  14,  15  e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31
luglio 1997, n. 249;
g)  articolo  2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
 
          Note all'art. 28:
              -  L'art.  1  della  legge 14 aprile 1975, n. 103, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.  1 (Servizio pubblico di diffusione radiofonica e
          televisiva). - Ai  fini  dell'attuazione delle finalita' di
          cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma,
          la  determinazione  dell'indirizzo  generale  e l'esercizio
          della  vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla
          Commissione  prevista  dal  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio   dello  Stato  3 aprile  1947,  n.  428.  Sono
          soppressi  gli  articoli 8,  9,  10,  11,  12,  13 e 14 del
          decreto   legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato
          3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.
              Detta    Commissione   assume   la   denominazione   di
          Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
          vigilanza  dei servizi radiotelevisivi. Essa e' composta di
          quaranta  membri  designati  pariteticamente dai Presidenti
          delle  due  Camere  del Parlamento, tra i rappresentanti di
          tutti i gruppi parlamentari.
              La  Commissione  elabora un proprio regolamento interno
          che  sara'  emanato  di  concerto  dai Presidenti delle due
          Camere  del  Parlamento  sentiti  i  rispettivi  uffici  di
          presidenza.  Detto  regolamento stabilisce le modalita' per
          il   funzionamento   della  Commissione  stessa  e  la  sua
          articolazione  in  sottocommissioni  per  l'adempimento dei
          poteri   di   cui   al  presente  articolo.  Una  di  dette
          sottocommissioni permanenti e' competente per l'esame delle
          richieste   di   accesso,   secondo  quanto  stabilito  dal
          successivo art. 6.».
              -   Il   testo   dell'art.  3,  comma  1,  della  legge
          25 febbraio  1987, n. 67, cosi' come modificato dalla legge
          qui recita:
              «1.  Si  considera  dominante nel mercato editoriale la
          posizione  del  soggetto che, per effetto degli atti di cui
          ai commi 4 e 5 del presente articolo;
                a) giunga  ad  editare  o  a controllare societa' che
          editano  testate  quotidiane  la  cui  tiratura,  nell'anno
          solare  precedente,  abbia  superato  il 20 per cento della
          tiratura  complessiva  dei  giornali  quotidiani in Italia;
          ovvero
                b) (Abrogata);
                c) giunga  ad  editare  o  a controllare societa' che
          editano  un  numero di testate che abbiano tirato nell'anno
          solare  precedente  oltre  il  50  per  cento  delle  copie
          complessivamente  tirate  dai  giornali  quotidiani  aventi
          luogo  di pubblicazione nella medesima area interregionale.
          Ai  fini  della presente disposizione si intendono per aree
          interregionali    quella   del   nord-ovest,   comprendente
          Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Lombardia e Liguria; quella del
          nord-est,   comprendente   Trentino-Alto   Adige,   Veneto,
          Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro,
          comprendente  Toscana,  Marche,  Umbria,  Lazio  e Abruzzo;
          quella del sud, comprendente le rimanenti regioni; ovvero
                d) diventi  titolare  di  collegamenti  con  societa'
          editrici  di  giornali quotidiani la cui tiratura sia stata
          superiore,  nell'anno  solare  precedente,  al 30 per cento
          della  tiratura  complessiva  dei  giornali  quotidiani  in
          Italia.».
              -  Il  testo  dell'art. 2 della legge 6 agosto 1990, n.
          223, cosi' come modificato dalla presente legge recita:
              «Art.  2  (Servizio  pubblico  e radiodiffusione). - 1.
          (Abrogato).
              2. Ai fini dell'osservanza dell'art. 10 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 novembre 1973, n. 691, nella
          provincia   di   Bolzano  riveste  carattere  di  interesse
          nazionale  il  servizio  pubblico radiotelevisivo in ambito
          provinciale e locale.
              3. (Abrogato).
              4. (Abrogato)».
              -  Per il testo dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990,
          n. 223, si vedano note all'art. 10.
              -  L'art.  4  del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408
          (nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 246 del
          19 ottobre  1992),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  17 dicembre  1992, n. 483 (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   n.  297),  recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia   di   pubblicita'   radiotelevisiva»,  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata recita:
              «Art.  4. - 1. Il termine di cui all'ultimo periodo del
          comma  2 dell'art. 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e'
          prorogato fino al 1° ottobre 1994.
              1-bis. (Abrogato).».
              - L'art. 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita:
              «Art.   3   (Direttore   generale). - 1.  Il  direttore
          generale   della   societa'   concessionaria  del  servizio
          pubblico  radiotelevisivo  e'  nominato  dal  consiglio  di
          amministrazione,  d'intesa  con  l'assemblea dei soci della
          societa';  il suo mandato ha la stessa durata di quello del
          consiglio.
              2.  Il  direttore  generale  risponde  al  consiglio di
          amministrazione  della  gestione aziendale per i profili di
          propria  competenza  e sovrintende alla organizzazione e al
          funzionamento  dell'azienda  nel  quadro  dei piani e delle
          direttive  definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto
          di voto, alle riunioni del consiglio.
              3.  Il  direttore  generale assicura, in collaborazione
          con  i  direttori  di  rete e di testata, la coerenza della
          programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le
          direttive formulate dal consiglio.
              4.  Il  direttore  generale  ha,  inoltre,  le seguenti
          attribuzioni:
                a) propone  al  consiglio  le nomine dei dirigenti di
          cui all'art. 2, comma 7, lettera b);
                b) assume,   nomina,   promuove   e   stabilisce   la
          collocazione  degli  altri  dirigenti, nonche', su proposta
          dei  direttori  di  testata e nel rispetto del contratto di
          lavoro  giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa
          puntualmente il consiglio;
                c) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
                d) propone  all'approvazione del consiglio gli atti e
          i  contratti  aziendali di cui all'art. 2, comma 7, lettera
          b);  firma  gli  altri atti e contratti aziendali attinenti
          alla gestione della societa';
                e) provvede  all'attuazione dei piani di cui all'art.
          2,   comma  6,  e  dei  progetti  specifici  approvati  dal
          consiglio  in  materia  di  linea editoriale, investimenti,
          organizzazione  aziendale, politica finanziaria e politiche
          del personale.
              5.  Il  direttore  generale  trasmette  al consiglio le
          informazioni  utili  per  verificare il conseguimento degli
          obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti
          dagli organi competenti ai sensi della presente legge.».
              - L'art. 5 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita:
              «Art.  5 (Abrogazioni - Entrata in vigore). - 1. L'art.
          9 della legge 14 aprile 1975. n. 103, gli articoli 5, 6 e 8
          del  decreto-legge 6 dicembre 1984. n. 807, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 4 febbraio 1985. n. 10, nonche'
          l'art. 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sono abrogati.
              2.   La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.».
              -  Per  l'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si
          vedano note all'art. 14.
              -  Per  l'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si
          vedano note all'art. 7.
              -  L'art.  2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433
          recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di esercizio
          dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi
          al   rilascio  delle  concessioni  per  la  radiodiffusione
          televisiva   privata   su  frequenze  terrestri  in  ambito
          locale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 273 del
          20 novembre  1999,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  14 gennaio  2000,  n.  5  (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2000), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.  2 (Altre disposizioni). - 1. I bacini televisivi
          in  ambito  locale, di cui all'art. 2, comma 6, lettera e),
          della  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  sono  distinti in
          regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di
          norma  con  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano,  e  in provinciali, se coincidenti di norma con il
          territorio  delle  province.  L'Autorita'  per  le garanzie
          nelle  comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina,
          ai  fini  dell'adozione del disciplinare previsto dall'art.
          1,  comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997,
          n.  249,  il  numero delle emittenti che possono operare in
          ciascun  bacino  regionale e in ciascun bacino provinciale.
          Laddove   l'orografia   del   territorio  non  consente  di
          attribuire  alle  province risorse in termini di frequenze,
          l'Autorita'   adotta   gli   opportuni   provvedimenti  per
          assicurare risorse anche ai bacini provinciali.
              2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di
          cui  all'art.  6,  comma 4, del regolamento per il rilascio
          delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata
          su  frequenze  terrestri,  approvato  dall'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni  con  delibera  n. 78/98 del
          1° dicembre  1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.
          288  del  10 dicembre 1998, e' riservato il dieci per cento
          del  totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino
          provinciale.  Qualora  entro il 31 gennaio 2001 non vi sono
          soggetti   aventi   titolo   alla   predetta   riserva,  le
          concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente
          collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre
          tipologie previste dal predetto regolamento.
              3.   Ai  fini  della  presentazione  delle  domande  di
          concessione,  il  Ministero  delle  comunicazioni adotta il
          disciplinare  di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per
          ciascun   bacino   regionale  e  provinciale  sono  redatte
          distinte  graduatorie;  una separata graduatoria e' formata
          per le domande di concessione a carattere comunitario.
              4. (Abrogato).
              5.  Il  richiedente la concessione televisiva in ambito
          locale   e'   tenuto,   contestualmente  alla  domanda,  al
          pagamento  di un contributo per spese di istruttoria pari a
          lire  dieci  milioni  per  bacino  regionale, a lire cinque
          milioni  per  bacino  provinciale  ed a lire un milione per
          concessione  a  carattere  comunitario.  Nel caso in cui il
          medesimo  soggetto  presenta piu' domande di concessione in
          ambiti  locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni
          domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento.
              6.   Ai  fini  della  redazione  della  graduatoria  il
          punteggio  conseguito dai soggetti risultanti da operazioni
          di  fusione  o  incorporazione  di  soggetti legittimamente
          operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
          n.  78,  e'  aumentato  del cinque per cento: la condizione
          deve   sussistere  al  momento  della  presentazione  della
          domanda di concessione.
              7.  Le  concessioni  di  cui al presente articolo hanno
          validita'  sino alla scadenza del termine delle concessioni
          per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
          ambito nazionale.».