Art. 28. (Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto) 1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 27, comma 3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento. 2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attivita' operative, a decorrere dall' anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, e' computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate: a) 200 unita' nell'anno 2005; b) 235 unita' negli anni 2006 e 2007; c) 5 unita' in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.