ART. 28
                       (misure di pubblicita)

   1.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  le  regioni  e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano assicurano l'individuazione degli
uffici  presso  i quali, in via permanente o per casi specifici, sono
depositati  e  consultabili  dal  pubblico  i  documenti  e  gli atti
inerenti   i   procedimenti  di  valutazione,  pendenti  o  conclusi,
concernenti  opere ed interventi attinenti le rispettive attribuzioni
e competenze.
   2.   Contestualmente  alla  presentazione  della  domanda  di  cui
all'articolo  26,  il  committente  o  proponente  provvede a proprie
spese:
    a)  al  deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto
ambientale  e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica
presso   gli   uffici  individuati,  ai  sensi  del  comma  1,  dalle
amministrazioni  dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome
interessate;
    b)  alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo
stampa,  secondo le modalita' stabilite dall'autorita' competente con
apposito regolamento che assicuri criteri uniformi di pubblicita' per
tutti  i  progetti  sottoposti  a  valutazione  d'impatto ambientale,
garantendo  che  il  pubblico  interessato  venga  in  tutti  i  casi
adeguatamente  informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e
le  modalita' per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in
internet del progetto. Il regolamento deve essere emanato con decreto
del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio entro
novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della parte seconda
del  presente  decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le
pubblicazioni  vanno  eseguite  a cura e spese dell'interessato in un
quotidiano  a  diffusione  nazionale ed in un quotidiano a diffusione
regionale per ciascuna regione direttamente interessata.
   3.  Avverso  le  decisioni,  gli atti o le omissioni soggetti alle
disposizioni  sulla  partecipazione del pubblico stabilite dal titolo
III  della  parte  seconda  del presente decreto e' sempre ammesso il
ricorso  secondo  le  norme generali in materia di impugnazione degli
atti amministrativi illegittimi.