Art. 28. 
                   Medicinali veterinari importati 
  1. Se si tratta  di  medicinali  veterinari  provenienti  da  Paesi
terzi, il Ministero della salute: 
    a) prima di concedere l'autorizzazione, accerta che i fabbricanti
siano in grado di produrre nell'osservanza delle indicazioni  fornite
ai sensi dell'articolo 12, com-ma 3, lettera d), e  di  effettuare  i
controlli  secondo   i   metodi   descritti   nella   documentazione,
conformemente all'articolo 12, comma 3, lettera i); 
    b) autorizza in caso particolare a fare eseguire da terzi  talune
fasi della produzione e alcuni dei controlli di cui alla lettera  a);
in tale caso, le ispezioni si effettuano anche in tali stabilimenti.