Art. 28.
                      Archivio dell'Ispettorato
  1.  L'Ispettorato  conserva  per  almeno  15 anni i documenti delle
ispezioni  nazionali  ed internazionali con particolare riguardo alla
situazione  relativa  all'osservanza  delle buone pratiche cliniche e
dei relativi provvedimenti consequenziali.