Art. 28. 
                       Minori non accompagnati 
  1. Quando e' accertata la  presenza  sul  territorio  nazionale  di
minori non accompagnati richiedenti la protezione  internazionale  si
applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more
dell'adozione dei provvedimenti  conseguenti,  il  minore  che  abbia
espresso la volonta' di richiedere la protezione internazionale  puo'
anche beneficiare dei servizi erogati  dall'ente  locale  nell'ambito
del sistema di protezione per richiedenti asilo e  rifugiati  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le  politiche  e  i
servizi  dell'asilo,  di  cui  all'articolo  1-septies   del   citato
decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989. 
  2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli  specifici  programmi
di accoglienza, riservati a  categorie  di  soggetti  vulnerabili  ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,
il minore non accompagnato richiedente la  protezione  internazionale
e' affidato dalla competente autorita' giudiziaria  a  un  familiare,
adulto  e  regolarmente  soggiornante,  qualora  questi   sia   stato
rintracciato sul territorio nazionale;  ove  non  sia  possibile,  si
provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4  maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di  cui  al
presente comma sono adottati nell'interesse  prevalente  del  minore,
avendo comunque cura  di  non  separare  il  medesimo  dai  fratelli,
eventualmente presenti sul territorio nazionale, e  di  limitarne  al
minimo gli spostamenti sul territorio stesso. 
  3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore  non
accompagnato, titolare dello  status  di  protezione  internazionale,
sono assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da  stipulare  anche  con
organismi  o  associazioni  umanitarie  a   carattere   nazionale   o
internazionale. I  relativi  programmi  sono  attuati  nel  superiore
interesse del minore e con l'obbligo della assoluta  riservatezza  in
modo  da  tutelare  la  sicurezza  del  titolare   della   protezione
internazionale e dei suoi familiari. 
 
          Note all'art. 28:
              - Gli  articoli  343 e seguenti del codice civile fanno
          parte  del Titolo X della tutela e dell'emancipazione, Capo
          I della tutela dei minori.
              - Il  testo  degli  articoli  1-sexies  e 1-septies del
          citato  decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416,  e'  il
          seguente:
              «Art.  1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti
          asilo  e  rifugiati).  -  1.  Gli  enti locali che prestano
          servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
          alla  tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
          altre  forme  di  protezione  umanitaria possono accogliere
          nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
          di  mezzi  di  sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
          ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
              2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto   legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente,  e  nei  limiti delle risorse del Fondo di cui
          all'art.  1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
          accoglienza  di  cui  al  comma 1,  in misura non superiore
          all'80  per  cento  del  costo  complessivo di ogni singola
          iniziativa territoriale.
              3.  In  fase  di prima attuazione, il decreto di cui al
          comma 2:
                a) stabilisce  le  linee guida e il formulario per la
          presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
          verifica   della   corretta  gestione  dello  stesso  e  le
          modalita' per la sua eventuale revoca;
                b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
          Fondo  di  cui  all'art.  1-septies,  la  continuita' degli
          interventi  e  dei  servizi gia' in atto, come previsti dal
          Fondo europeo per i rifugiati;
                c) determina,  nei  limiti  delle risorse finanziarie
          del  Fondo  di  cui  all'art.  1-septies, le modalita' e la
          misura  dell'erogazione di un contributo economico di prima
          assistenza  in favore del richiedente asilo che non rientra
          nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
          accolto  nell'ambito  dei  servizi di accoglienza di cui al
          comma 1.
              4.  Al  fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
          di  protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
          straniero  con  permesso  umanitario di cui all'art. 18 del
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di  cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno  attiva,  sentiti l'Associazione nazionale dei
          comuni  italiani  (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
          informazione,   promozione,   consulenza,   monitoraggio  e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza  di  cui  al  comma 1 . Il servizio centrale e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
                a) monitorare   la   presenza   sul   territorio  dei
          richiedenti  asilo,  dei  rifugiati  e  degli stranieri con
          permesso umanitario;
                b) creare  una banca dati degli interventi realizzati
          a  livello  locale  in  favore  dei richiedenti asilo e dei
          rifugiati;
                c) favorire  la  diffusione  delle informazioni sugli
          interventi;
                d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
                e) promuovere  e  attuare,  d'intesa con il Ministero
          degli  affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio attraverso
          l'Organizzazione  internazionale  per le migrazioni o altri
          organismi,   nazionali   o   internazionali,   a  carattere
          umanitario.
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'art. 1-septies.».
              «Art.  1-septies  (Fondo nazionale per le politiche e i
          servizi  dell'asilo).  - 1. Ai fini del finanziamento delle
          attivita'  e  degli  interventi  di  cui all'art. 1-sexies,
          presso  il  Ministero  dell'interno,  e' istituito il Fondo
          nazionale  per  le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
          dotazione e' costituita da:
                a) le  risorse  iscritte  nell'unita' previsionale di
          base  4.1.2.5  «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per  l'anno  2002,  gia'  destinate  agli interventi di cui
          all'art. 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
                b) le  assegnazioni  annuali  del Fondo europeo per i
          rifugiati,  ivi  comprese quelle gia' attribuite all'Italia
          per  gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
          al  Fondo  di rotazione del Ministero dell'economia e delle
          finanze;
                c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
          da  privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
          da altri organismi dell'Unione europea.
              2.  Le  somme  di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Il testo dell'art 8 del decreto legislativo 30 maggio
          2005, n. 140, recante: Attuazione della direttiva 2003/9/CE
          che   stabilisce  richiedenti  asilo  negli  Stati  membri,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2005, n. 168,
          e' il seguente:
              «Art.  8 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze
          parti-colari).   -   1.   L'accoglienza  e'  effettuata  in
          considerazione  delle  esigenze dei richiedenti asilo e dei
          loro  familiari,  in  particolare delle persone vulnerabili
          quali   minori,   disabili,  anziani,  donne  in  stato  di
          gravidanza,  genitori singoli con figli minori, persone per
          le  quali  e'  stato  accertato  che  hanno subito torture,
          stupri  o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
          o sessuale.
              2.  Nei centri di identificazione sono previsti servizi
          speciali   di   accoglienza  delle  persone  portatrici  di
          esigenze  particolari,  stabiliti dal direttore del centro,
          ove  possibile, in collaborazione con la ASL competente per
          territorio,    che    garantiscono   misure   assistenziali
          particolari    ed   un   adeguato   supporto   psicologico,
          finalizzato  all'esigenze della persona, fatto salvo quanto
          previsto dall'art. 8, comma 1, del regolamento.
              3.   Nell'ambito   del   sistema   di   protezione  dei
          richiedenti  asilo  e  dei  rifugiati,  di  cui all'art. 1-
          sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di
          accoglienza  per  i richiedenti asilo portatori di esigenze
          particolari,  che  tengano conto delle misure assistenziali
          da  garantire alla persona in relazione alle sue specifiche
          esigenze.
              4.   L'accoglienza   ai   minori  non  accompagnati  e'
          effettuata,  secondo  il  provvedimento  del  Tribunale dei
          minorenni,  ad  opera  dell'ente  locale.  Nell'ambito  dei
          servizi  del  sistema di protezione dei richiedenti asilo e
          dei  rifugiati, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge,
          gli  enti  locali  interessati  possono prevedere specifici
          programmi   di   accoglienza   riservati   ai   minori  non
          accompagnati,    richiedenti   asilo   e   rifugiati,   che
          partecipano  alla  ripartizione  del Fondo nazionale per le
          politiche e i servizi dell'asilo.
              5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla
          base  delle  risorse disponibili del Fondo nazionale per le
          politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i
          minori,    con    l'Organizzazione   internazionale   delle
          migrazioni  (OIM)  ovvero  con la Croce Rossa Italiana, per
          l'attuazione   di   programmi   diretti  a  rintracciare  i
          familiari  dei  minori  non  accompagnati. L'attuazione dei
          programmi  e'  svolta  nel superiore interesse dei minori e
          con  l'obbligo  della  assoluta  riservatezza,  in  modo da
          tutelare la sicurezza del richiedente asilo.».
              - Il  testo  dell'art  2,  commi 1  e  2,  della  legge
          4 maggio  1983,  n. 184, recante: Diritto del minore ad una
          famiglia,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 maggio
          1983, n. 133, supplemento ordinario e' il seguente:
              «Art.  2.  -  1.  Il minore temporaneamente privo di un
          ambiente  familiare  idoneo,  nonostante  gli interventi di
          sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato
          ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
          persona  singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
          l'educazione,  l'istruzione e le relazioni affettive di cui
          egli ha bisogno.
              2.  Ove  non sia possibile l'affidamento nei termini di
          cui  al  comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
          una  comunita'  di  tipo  familiare  o,  in mancanza, in un
          istituto  di  assistenza pubblico o privato, che abbia sede
          preferibilmente  nel  luogo  piu'  vicino  a  quello in cui
          stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
          i  minori  di  eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
          avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.».