Art. 28.
      Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle
  partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
         degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

  1.  Il  termine  per  l'attuazione  del  piano  di  riordino  e  di
dismissione  previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008
in  riferimento  alle  societa'  regionali dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione  degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per
consentire  il  completamento  delle  attivita'  connesse  alla  loro
cessione  alle  regioni.  Al fine di salvaguardare il loro equilibrio
economico  e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere
le  attivita'  previste  dai  contratti  di  servizio  con l'Agenzia,
relativi  ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185,  e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al
subentro  di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla
suddetta  Agenzia  in  relazione  agli  interventi di cui ai medesimi
titoli.  Per  garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni,
il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  decreto di natura non
regolamentare,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le
modalita',  i  termini  e le procedure per il graduale subentro delle
regioni,  da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di
cui al secondo periodo.