Art. 28.

                         Obblighi rafforzati

  1.  Gli  enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure
rafforzate  di  adeguata  verifica  della clientela in presenza di un
rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e,
comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.
  2.  Quando  il  cliente  non e' fisicamente presente, gli enti e le
persone  soggetti  al  presente  decreto adottano misure specifiche e
adeguate per compensare il rischio piu' elevato applicando una o piu'
fra le misure di seguito indicate:
    a) a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti, dati o
informazioni supplementari;
    b)   adottare   misure   supplementari   per  la  verifica  o  la
certificazione  dei documenti forniti o richiedere una certificazione
di  conferma  di  un  ente  creditizio  o  finanziario  soggetto alla
direttiva;
    c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia
effettuato  tramite  un  conto  intestato  al  cliente presso un ente
creditizio.
  3.  Gli  obblighi  di  identificazione  e  adeguata  verifica della
clientela  si  considerano  comunque assolti, anche senza la presenza
fisica del cliente, nei seguenti casi:
    a)  qualora  il  cliente  sia gia' identificato in relazione a un
rapporto   in   essere,   purche'  le  informazioni  esistenti  siano
aggiornate;
    b)  per  le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o
di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che
svolgono  attivita'  di  trasporto  di  valori  o  mediante  carte di
pagamento;  tali  operazioni  sono  imputate al soggetto titolare del
rapporto al quale ineriscono;
    c)   per   i  clienti  i  cui  dati  identificativi  e  le  altre
informazioni  da  acquisire  risultino da atti pubblici, da scritture
private  autenticate  o  da certificati qualificati utilizzati per la
generazione  di  una firma digitale associata a documenti informatici
ai  sensi  dell'articolo  24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
    d)   per   i  clienti  i  cui  dati  identificativi  e  le  altre
informazioni   da   acquisire   risultino   da   dichiarazione  della
rappresentanza   e  dell'autorita'  consolare  italiana,  cosi'  come
indicata  nell'articolo  6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153.
  4.  In  caso  di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di
Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono:
    a)  raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti
per  comprendere  pienamente  la  natura  delle  sue  attivita' e per
determinare,  sulla  base  di  pubblici  registri,  elenchi,  atti  o
documenti  conoscibili  da chiunque, la sua reputazione e la qualita'
della  vigilanza  cui  e'  soggetto;  base,  la  sua reputazione e la
qualita';
    b)  valutare la qualita' dei controlli in materia di contrasto al
riciclaggio   o   al   finanziamento   del   terrorismo   cui  l'ente
corrispondente e' soggetto;
    c)  ottenere  l'autorizzazione  del  Direttore  generale,  di suo
incaricato  ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente
prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
    d)  definire  in  forma scritta i termini dell'accordo con l'ente
corrispondente e i rispettivi obblighi;
    e)   assicurarsi  che  l'ente  di  credito  corrispondente  abbia
verificato  l'identita'  dei  clienti che hanno un accesso diretto ai
conti  di  passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di
adeguata  verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire
all'intermediario  finanziario  controparte i dati ottenuti a seguito
dell'assolvimento di tali obblighi.
  5.  Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le
prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti
in  un  altro  Stato  comunitario  o in un Paese terzo, gli enti e le
persone soggetti al presente decreto devono:
    a)   stabilire   adeguate   procedure   basate  sul  rischio  per
determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
    b)  ottenere  l'autorizzazione  del  Direttore  generale,  di suo
incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente,
prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
    c)  adottare  ogni  misura  adeguata  per stabilire l'origine del
patrimonio   e  dei  fondi  impiegati  nel  rapporto  continuativo  o
nell'operazione;
    d)  assicurare  un  controllo  continuo e rafforzato del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
  6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere conti
di  corrispondenza  con  una  banca  di  comodo  o  con una banca che
notoriamente  consenta  a  una banca di comodo di utilizzare i propri
conti.
  7.  Gli  enti  e  le  persone soggetti al presente decreto prestano
particolare  attenzione  a  qualsiasi  rischio  di  riciclaggio  o di
finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a
favorire  l'anonimato  e  adottano le misure eventualmente necessarie
per  impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.
 
          Note all'art. 28:
              -  Il testo dell'art. 24, del decreto legislativo n. 82
          del 2005, e' il seguente:
              «Art.  24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
          riferirsi  in  maniera  univoca  ad  un solo soggetto ed al
          documento  o  all'insieme  di  documenti  cui  e' apposta o
          associata.
              2.   L'apposizione   di   firma   digitale   integra  e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni  e  marchi  di  qualsiasi  genere ad ogni fine
          previsto dalla normativa vigente.
              3.   Per  la  generazione  della  firma  digitale  deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso.
              4.  Attraverso  il  certificato  qualificato  si devono
          rilevare,  secondo  le  regole  tecniche stabilite ai sensi
          dell'art.  71, la validita' del certificato stesso, nonche'
          gli    elementi   identificativi   del   titolare   e   del
          certificatore e gli eventuali limiti d'uso.».
              Il  testo  dell'art.  6, del decreto legislativo n. 153
          del 1997, e' il seguente:
              «Art.   6.   -   1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle
          disposizioni   contenute  nell'art.  13  del  decreto-legge
          15 dicembre  1979,  n.  625, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  6 febbraio  1980,  n.  15,  come  da  ultimo
          sostituito  dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
          143  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio
          1991,  n.  197,  il  potere  di  identificazione  da  parte
          dell'autorita'  consolare  italiana  di  soggetti  operanti
          all'estero  e' riservata alle rappresentanze diplomatiche e
          consolai di prima categoria.».