Art. 28.
              (Personale a tempo determinato presso la
                        Croce Rossa italiana)

1.  A  valere  sulle  convenzioni stipulate con gli enti del Servizio
sanitario  nazionale  o con altri enti, l'associazione italiana della
Croce  Rossa,  al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione
delle  attivita',  in  regime  convenzionale, nel settore dei servizi
sociali  e  socio-sanitari  nonche'  per  la  gestione dei servizi di
emergenza  sanitaria,  puo'  prorogare  i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre
2007,  n. 244,  fino  alla  scadenza delle medesime convenzioni. Alla
copertura  dell'onere  relativo  la  Croce Rossa provvede nell'ambito
delle  risorse  finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
          Note all'art. 28:
             -  Si  riporta  il testo del comma 366 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «366.   Al   fine  di  assicurare  l'espletamento  delle
          attivita'  che  la  associazione italiana della Croce rossa
          svolge  in  regime  convenzionale  nel  settore dei servizi
          sociali  e  socio-sanitari,  i  contratti di lavoro a tempo
          determinato  stipulati  sulla  base  delle convenzioni sono
          confermati  per  la  durata  delle convenzioni medesime. In
          tutti  gli altri casi restano ferme le limitazioni previste
          dalla  presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla
          copertura  dell'onere  relativo  la  associazione  italiana
          della   Croce  rossa  provvede  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».