Art. 28.

                    Qualita' dei servizi pubblici


  1.  Il  comma  2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  286,  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le modalita' di
definizione,  adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita',
i  casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri
di  misurazione  della  qualita' dei servizi, le condizioni di tutela
degli  utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico
e  forfettario  all'utenza  per  mancato  rispetto  degli standard di
qualita'  sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione
per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   nelle
amministrazioni  pubbliche.  Per  quanto  riguarda  i servizi erogati
direttamente  o  indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si
provvede  con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  su  proposta  della  Commissione  per  la  valutazione,  la
trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche.».
 
          Nota all'art. 28:
             -  Per  il  riferimento al comma 2 dell'art. 11 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  286  del 1999, cosi' come
          modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note
          all'art. 13.