Art. 28. (Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982) 1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' sostituito dal seguente: "6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni e' utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonche' per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".
Note all'articolo 28 - Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285), reca "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia". Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del succitato decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677) e dalla presente legge: "Art. 2 (Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice". - 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e' autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalita' di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 2. La disponibilita' di cui al comma 1 e' destinata: a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonche' alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi; b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonche' all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalita' delle infrastrutture realizzate. 3. [Comma abrogato dall'art. 10, legge 7 agosto 1997, n. 266] 4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative gia' insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto e' determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonche' per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni. 5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attivita' nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curera' il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza. 6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, e' utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nonche' per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 e dei costi massimi stabiliti dal CIPE. 8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994. 9. (omissis). 10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalita' di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987. 11-bis. Sono altresi' trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonche' degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice." - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982): "Art. 3. (Fondo per il risanamento e la ricostruzione) - 1. (Art. 3, comma 1, legge n. 219/1981). - Al risanamento ed allo sviluppo dei territori indicati nell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilita' costituite da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi e finanziamenti comunitari. 2. (Art. 3, comma 3, legge n. 219/1981). - Le risorse di cui al precedente comma affluiscono all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981" ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione delle norme vigenti. 3. (Art. 3, comma 4, legge n. 219/1981; Art. 2, comma 1, legge n. 12/1988). - Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale sono altresi' aperti due conti correnti infruttiferi intestati uno alla regione Puglia e l'altro alla regione Calabria per gli interventi concernenti i comuni delle predette regioni di cui all'articolo 1. 4. (Art. 3, comma 5, legge n. 219/1981). - Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 11-quater, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ai tini degli impegni da assumere a fronte delle disponibilita' previste nel precedente primo comma. 5. (Art. 15, decreto-legge n. 415/1989). - Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi dei comuni disastrati nonche' di quelli gravemente danneggiati di cui all'articolo 1 del presente testo unico, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali, istituite presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti sulle contabilita' stesse. In ciascun anno, tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere del CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime, per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e' effettuata, a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilita' speciali. 6. (Art. 11, comma 10, decreto-legge n. 173/1988, conv. con mod. legge n. 291/1988). - Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti nel presente testo unico, sulle somme giacenti sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dal presente testo unico. 7. (Art. 15, comma 11, decreto-legge n. 415/1989). - Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilita' speciali. 8. (Art. 15, comma 12, decreto-legge n. 415/1989). - Gli atti eventualmente compiuti in violazione dei commi 6 e 7 sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. 9. (Art. 16, comma 1, legge n. 41/1986; Art. 6, comma 1, legge n. 910/1986; Art. 17, comma 3, legge n. 67/1988; legge n. 541/1988; legge n. 407/1989). - A favore del fondo per il risanamento e la ricostruzione previsto nel presente articolo si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio in ragione di lire 1.000 miliardi per il 1987, 2.300 miliardi per l'anno 1988, 2.300 miliardi per l'anno 1990, 2.000 milioni per l'anno 1991 e 1.400 miliardi per l'anno 1992. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76): "Art. 3. (Esigenze abitative). - 1. Le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate a favore dei soggetti che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990. Ai fini della erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la dichiarazione di causalita' del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalita' gia' previste dalla legislazione vigente. 2. Le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore: a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreche' abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unita' abitative; b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unita' abitative; c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma. 2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunita' montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 10 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie gia' predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverra' nell'ambito delle risultanti disponibilita' di bilancio. 3. In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge sono erogati con le priorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sino al limite massimo di lire 300 miliardi per interventi in comuni classificati come danneggiati in base alle disposizioni vigenti. 4. Ai fini dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici, i comuni possono inoltre destinare le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a): a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e alle relative strutture scolastiche; b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi, realizzati nella fase di emergenza ovvero realizzati a norma dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874; c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali siano state gia' espletate le procedure di gara. 5. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi, i consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge. 6. Per l'attuazione del programma organico o di interventi ed opere in esso compresi, allorche' si chieda per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni statali, di regioni, di province, di comuni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, o sugli atti di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27, legge 8 giugno 1990, n. 142. 7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati nei comuni con le provvidenze disposte dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici sono ammessi, a domanda, al riscatto degli alloggi stessi sulla base della normativa vigente in materia di riscatto degli alloggi di edilizia economica e popolare. I relativi ricavi sono acquisiti dai comuni nei quali siano stati costruiti o acquistati gli alloggi e destinati a fini di ricostruzione".