Art. 28 
       Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate 
 
1. Il Comitato dei Capi di  stato  maggiore  delle  Forze  armate  e'
organo di consulenza del Capo di  stato  maggiore  della  difesa.  E'
presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte,
altresi', il Segretario  generale  della  difesa,  i  Capi  di  stato
maggiore di Forza armata  e  il  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
2. Le determinazioni  adottate  dal  Capo  di  stato  maggiore  della
difesa,  che  ne  assume  la  piena  responsabilita',   costituiscono
disposizioni per i Capi di stato maggiore di  Forza  armata,  per  il
Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  limitatamente  ai
compiti militari  dell'Arma,  e  per  il  Segretario  generale  della
difesa. 
3.  Le  disposizioni  regolanti  il  funzionamento  dell'organo  sono
contenute nel regolamento.