Art. 28 
 
(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per
                contrastare la microevasione diffusa) 
 
1.  Al  fine   di   contrastare   l'inadempimento   dell'obbligo   di
presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate
esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano
aver percepito e non  dichiarato  redditi  di  lavoro  dipendente  ed
assimilati sui  quali,  in  base  ai  flussi  informativi  dell'INPS,
risultano  versati  i  contributi  previdenziali  e   non   risultano
effettuate le previste ritenute. 
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di  controllo  e  di
accertamento   realizzabili   con   modalita'   automatizzate    sono
incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la  effettuazione  ad
apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza  su
tutto  o  parte  del  territorio  nazionale,   individuate   con   il
regolamento di amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui
all'articolo 71, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300.
Conseguentemente, all'articolo  4  ed  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  dopo  le  parole  "centro  di
servizio"  sono  aggiunte  le  seguenti:   "o   altre   articolazioni
dell'Agenzia delle entrate, con  competenza  su  tutto  o  parte  del
territorio   nazionale,   individuate   con   il    regolamento    di
amministrazione di cui all'articolo 71  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista  a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione,  senza  oneri
aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.".