Art. 28 Abrogazioni e norme finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati: a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485; b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287; c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria; d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, cosi' come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 4. Il comma 3 dell'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma 6. 5. Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 28: La rubrica dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), abrogato dal presente decreto legislativo, recava: "Agenzia in attivita' finanziaria.» Per i riferimenti del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 si veda nelle note all'art.26 del presente decreto legislativo. Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, si veda nelle note all'art.26 del presente decreto legislativo. - Per il testo dell'art. 16, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), si veda nelle note all'art.26 del presente decreto legislativo. La direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio - "direttiva sulle pratiche commerciali sleali») e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149. Il decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 146(Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n. 207.