Art. 28. (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.