Articolo 28 
 
 
                 (Attivita' di sgombero della neve) 
 
    1. Dopo l'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
 
                          “Articolo 214-bis 
 
 
                        (Sgombero della neve) 
 
    1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche
amministrazioni  o  da  loro  delegati,  dai  concessionari  di  reti
infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai  fini
della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.”.