Art. 28 
 
Contributi per la produzione di energia termica da fonti  rinnovabili
   e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni 
 
  1. Gli  interventi  di  produzione  di  energia  termica  da  fonti
rinnovabili e di incremento  dell'efficienza  energetica  di  piccole
dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre  2011,  sono
incentivati sulla base dei seguenti criteri generali: 
    a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una  equa  remunerazione
dei costi  di  investimento  ed  esercizio  ed  e'  commisurato  alla
produzione  di  energia  termica  da  fonti  rinnovabili,  ovvero  ai
risparmi energetici generati dagli interventi; 
    b) il periodo di diritto all'incentivo non puo' essere  superiore
a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento; 
    c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di  diritto  e
puo'  tener  conto  del  valore  economico  dell'energia  prodotta  o
risparmiata; 
    d)  l'incentivo  puo'  essere   assegnato   esclusivamente   agli
interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i
fondi di garanzia, i fondi di  rotazione  e  i  contributi  in  conto
interesse; 
    e) gli incentivi sono  assegnati  tramite  contratti  di  diritto
privato fra il GSE e il soggetto  responsabile  dell'impianto,  sulla
base di  un  contratto-tipo  definito  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti di cui al comma 2. 
  2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle  politiche
agricole e forestali, previa intesa con Conferenza unificata, di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al  presente
articolo e per l'avvio dei  nuovi  meccanismi  di  incentivazione.  I
decreti stabiliscono, inoltre: 
    a) i valori degli incentivi, sulla base dei  criteri  di  cui  al
comma  1,  in  relazione  a   ciascun   intervento,   tenendo   conto
dell'effetto scala; 
    b) i requisiti tecnici minimi dei componenti,  degli  impianti  e
degli interventi; 
    c) i contingenti incentivabili  per  ciascuna  applicazione,  con
strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate; 
    d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico  del  soggetto
beneficiario; 
    e) le modalita' con le quali  il  GSE  provvede  ad  erogare  gli
incentivi; 
    f) le condizioni di cumulabilita' con altri  incentivi  pubblici,
fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera d); 
    g) le modalita' di aggiornamento degli  incentivi,  nel  rispetto
dei seguenti criteri: 
      i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi  due
anni dalla data di entrata in vigore  del  provvedimento  di  cui  al
presente comma e, successivamente, ogni tre anni; 
      ii. i nuovi valori  si  applicano  agli  interventi  realizzati
decorso un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di
determinazione dei nuovi valori. 
  3. I decreti di cui  al  comma  2  sono  adottati  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di
cui al presente articolo trovano copertura a valere sul gettito delle
componenti delle tariffe del gas naturale. 
  5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30  maggio
2008, n. 115, sono abrogati a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera  f),  del  presente
articolo. Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
di incentivazione di cui al  comma  3  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche  con  fondi
di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. 
  6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,  e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 28: 
              - per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5. 
              - L'art. 9 del decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.
          115, abrogato dal presente decreto, recava: 
              "Art.  9.  Fondo  di  rotazione  per  il  finanziamento
          tramite terzi"