Art. 28 
 
 
          Delle controversie in materia di discriminazione 
 
  1.  Le  controversie  in  materia   di   discriminazione   di   cui
all'articolo 44 del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9  luglio  2003,
n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006,
n.  67,  e  quelle  di  cui  all'articolo  55-quinquies  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal  rito  sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha  il
domicilio. 
  3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
personalmente. 
  4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,  desunti  anche
da  dati  di  carattere  statistico,  dai  quali  si  puo'  presumere
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta  al
convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I
dati di carattere  statistico  possono  essere  relativi  anche  alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla  progressione  in  carriera  e  ai
licenziamenti dell'azienda interessata. 
  5. Con l'ordinanza  che  definisce  il  giudizio  il  giudice  puo'
condannare  il  convenuto  al  risarcimento  del  danno   anche   non
patrimoniale  e  ordinare  la  cessazione  del  comportamento,  della
condotta  o  dell'atto  discriminatorio  pregiudizievole,  adottando,
anche  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione,  ogni  altro
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la
ripetizione  della  discriminazione,  il  giudice  puo'  ordinare  di
adottare, entro il termine fissato nel  provvedimento,  un  piano  di
rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di  comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito
l'ente collettivo ricorrente. 
  6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del
fatto che l'atto o  il  comportamento  discriminatorio  costituiscono
ritorsione  ad  una  precedente  azione  giudiziale  ovvero  ingiusta
reazione ad una precedente  attivita'  del  soggetto  leso  volta  ad
ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento. 
  7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento, per una sola volta  e  a  spese  del
convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza  e'
data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003,  n.  216,  e  dall'articolo
55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.
198. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione). 
              (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42) 
              1. Quando  il  comportamento  di  un  privato  o  della
          pubblica amministrazione produce  una  discriminazione  per
          motivi  razziali,  etnici,   linguistici,   nazionali,   di
          provenienza geografica o religiosi, e' possibile  ricorrere
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  per   domandare   la
          cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
          degli effetti della discriminazione. 
              2. Alle controversie previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150. 
              Commi 3 - 7 (abrogati). 
              8.  Chiunque  elude  l'esecuzione   di   provvedimenti,
          diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi  dal
          giudice nelle controversie previste dal  presente  articolo
          e' punito ai sensi  dell'articolo  388,  primo  comma,  del
          codice penale. 
              9. (abrogato). 
              10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto
          o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
          anche in casi  in  cui  non  siano  individuabili  in  modo
          immediato   e   diretto    i    lavoratori    lesi    dalle
          discriminazioni, il ricorso puo'  essere  presentato  dalle
          rappresentanze  locali   delle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
              11.  Ogni  accertamento   di   atti   o   comportamenti
          discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da
          imprese alle quali siano stati accordati benefici ai  sensi
          delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
          abbiano   stipulato   contratti   di   appalto    attinenti
          all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi   o   di
          forniture,  e'  immediatamente  comunicato   dal   Pretore,
          secondo  le   modalita'   previste   dal   regolamento   di
          attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti  pubblici
          che abbiano disposto la concessione del beneficio,  incluse
          le agevolazioni finanziarie o creditizie,  o  dell'appalto.
          Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio  e,  nei
          casi piu' gravi, dispongono l'esclusione  del  responsabile
          per  due  anni  da  qualsiasi  ulteriore   concessione   di
          agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da  qualsiasi
          appalto. 
              12. Le regioni, in collaborazione con le province e con
          i  comuni,  con  le  associazioni  di   immigrati   e   del
          volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
          del  presente  articolo  e  dello  studio   del   fenomeno,
          predispongono centri di osservazione, di informazione e  di
          assistenza  legale  per  gli   stranieri,   vittime   delle
          discriminazioni per motivi razziali,  etnici,  nazionali  o
          religiosi.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  9  luglio  2003,  n.  215  (Attuazione   della
          direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento  tra  le
          persone  indipendentemente  dalla  razza   e   dall'origine
          etnica.), come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti).  -  1.  I
          giudizi civili avverso gli atti e i  comportamenti  di  cui
          all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  2011,   n.150.   In   caso   di
          accertamento di atti o comportamenti  discriminatori,  come
          definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si  applica,
          altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. 
              2. Chi intende agire in giudizio per il  riconoscimento
          della sussistenza  di  una  delle  discriminazioni  di  cui
          all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi  delle  procedure
          di conciliazione previste dai  contratti  collettivi,  puo'
          promuovere  il  tentativo   di   conciliazione   ai   sensi
          dell'articolo  410  del  codice  di  procedura  civile   o,
          nell'ipotesi di rapporti di lavoro con  le  amministrazioni
          pubbliche,  ai   sensi   dell'articolo   66   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche  tramite  le
          associazioni di cui all'articolo 5, comma 1. 
              commi 3 - 6 (abrogati). 
              7.   Resta   salva   la   giurisdizione   del   giudice
          amministrativo per il  personale  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  9  luglio  2003,  n.  216  (Attuazione   della
          direttiva 2000/78/CE  per  la  parita'  di  trattamento  in
          materia di occupazione e di  condizioni  di  lavoro),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 4 (Tutela  giurisdizionale  dei  diritti).  -  1.
          All'articolo 15, comma 2, della legge 20  maggio  1970,  n.
          300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le  seguenti:  «,
          di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale  o
          sulle convinzioni personali». 
              2. I giudizi civili avverso gli atti e i  comportamenti
          di cui all'articolo 2 sono regolati  dall'articolo  28  del
          decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In  caso  di
          accertamento di atti o comportamenti  discriminatori,  come
          definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si  applica,
          altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. 
              3. Chi intende agire in giudizio per il  riconoscimento
          della sussistenza  di  una  delle  discriminazioni  di  cui
          all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi  delle  procedure
          di conciliazione previste dai  contratti  collettivi,  puo'
          promuovere  il  tentativo   di   conciliazione   ai   sensi
          dell'articolo  410  del  codice  di  procedura  civile   o,
          nell'ipotesi di rapporti di lavoro con  le  amministrazioni
          pubbliche,  ai   sensi   dell'articolo   66   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche  tramite  le
          rappresentanze locali di cui all'articolo 5. 
              commi 4 - 7 (abrogati). 
              8.   Resta   salva   la   giurisdizione   del   giudice
          amministrativo per il  personale  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  1°
          marzo 2006, n.67 (Misure per la  tutela  giudiziaria  delle
          persone con disabilita' vittime di discriminazioni): 
              «Art. 3 (Tutela giurisdizionale). - 1. I giudizi civili
          avverso gli atti e i comportamenti di  cui  all'articolo  2
          sono regolati dall'articolo 28 del decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150. 
              commi 2 - 4 (abrogati). 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  55-quinquies  del
          decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.198  (Codice  delle
          pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
          della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 55-quinquies (Procedimento per la  tutela  contro
          le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni
          e servizi e loro fornitura). - 1. In caso di violazione dei
          divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile  ricorrere
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  per   domandare   la
          cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
          degli effetti della discriminazione. 
              2. Alle controversie previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150. 
              commi 3 - 7 (abrogati). 
              8. In caso di accertata violazione del divieto  di  cui
          all'articolo  55-ter,  da  parte  di  soggetti  pubblici  o
          privati ai quali siano stati accordati  benefici  ai  sensi
          delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
          abbiano   stipulato   contratti   di   appalto    attinenti
          all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi   o   di
          forniture, il  giudice  da'  immediata  comunicazione  alle
          amministrazioni  pubbliche  o  enti  pubblici  che  abbiano
          disposto  la   concessione   dei   benefici,   incluse   le
          agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
          amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi piu'
          gravi, dispongono l'esclusione  del  responsabile  per  due
          anni da qualsiasi  ulteriore  concessione  di  agevolazioni
          finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 
              9. Alle controversie previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150.».